La circolare del Ministero della Salute aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell’isolamento e della quarantena. Questo in considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da vari organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere esplicitato  dal Comitato Tecnico Scientifico l’11 ottobre 2020.

La quarantena e l’isolamento a causa del Covid – 19

29/10/2020

Circolare del Ministero della Salute del 12/10/2020

In considerazione dell’evoluzione della situazione epidemiologica, riteniamo utile, con la presente Circolare, fornire un quadro riassuntivo, alla luce dei recenti interventi del Ministero della Salute.
In particolare, la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 ha chiarito che:

  • l’ISOLAMENTO, si riferisce ai casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 e alla conseguente separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell’infezione.
  • La QUARANTENA, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l’obiettivo di monitorare l’eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.Lo stesso Ministero, nella suddetta circolare, prosegue inoltre fornendo indicazioni in merito alla durata e al termine dell’isolamento e della quarantena, a tal fine distingue i seguenti casi:

    ✓ Casi positivi asintomatici
    Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

    ✓Casi positivi sintomatici
    Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare

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con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

✓ Casi positivi a lungo termine
Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS- CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l’isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d’intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

✓Contatti stretti asintomatici
I “contatti stretti” di persone con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità

sanitarie, devono osservare:

  • un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso;oppure
  • un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico omolecolare negativo effettuato il decimo giorno
    Si ricorda che il Ministero della Salute, con Circolare del 29/5/2020, aveva definito “contatto stretto”:
  • una persona che vive nella stessa casa di un caso affetto COVID-19;
  • una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta dimano);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID19 (adesempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
  • una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a distanza minoredi 2 metri e di almeno 15 minuti;
  • una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d’attesadell’ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei;
  • un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 oppurepersonale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-19 senza l’impiego

    dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;

  • una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro dueposti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso indice era seduto.

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CASO SINTOMATICO IN AZIENDA: COME COMPORTARSI!

Come ormai noto, nel caso in cui una persona presente in azienda manifesti sintomi da infezione Covid-19 deve immediatamente informare il proprio Datore di Lavoro e/o il Responsabile del personale, se presente e si dovrà procedere tempestivamente al suo isolamento e a quello degli altri colleghi presenti all’interno dei locali.

L’azienda inoltre dovrà avvertire il proprio medico competente che provvederà a fornire tutte le istruzioni per informare l’ Autorità sanitaria competente e collaborare per l’individuazione degli eventuali “contatti stretti”, come sopra definiti.
Gli eventuali periodi di quarantena sono equiparati a malattia ai fini del trattamento economico e non sono computati ai fini del periodo di comporto ma è necessario che venga rilasciato il provvedimento da parte degli operatori di sanità pubblica e il relativo certificato telematico.

A maggior ragione i periodi di isolamento dei lavoratori malati di COVID-19 sono considerati malattia ai fine del trattamento economico e non sono computati ai fini del periodo di comporto e, in tal caso, è sufficiente che i lavoratori si facciano rilasciare il certificato telematico di malattia dal proprio medico curante senza necessità di alcun provvedimento da parte degli operatori di sanità pubblica.

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