Massimiliano Elia, avvocato esperto di Diritto Bancario, Diritto Finanziario e di Finanza strutturata e Restructuring, oltre ad essere uno dei professionisti in Leading Law è anche una firma abituale del settimanale Plus de Il Sole 24 ore, che sabato, 18 settembre,  nella rubrica Filo Diretto ha risposto alla domanda:

” Mi risulta che la sentenza 7682/2021 della Corte di Cassazione, denominata “Solidarietà attiva” rimane disattesa dalle banche. Per quanto ne so tali sentenze costituiscono Giurisprudenza . Qual è pertanto il motivo della mancata applicazione? ”

Lettera firmata

20/09/2021

“La decisione a cui fa riferimento il lettore (Cassazione n.7862 del 19 marzo 2021) ribadisce il principio secondo cui la banca ha un obbligo specifico derivante dalla disciplina codicistica regolata dall’art.1854 c.c. del contratto bancario.

In base a tale norma i rapporti interni tra correntisti vengono regolati prevedendo la possibilità al singolo cointestatario, anche dopo la morte dell’altro titolare del rapporto, di poter pienamente disporre delle somme depositate, ferma restando la necessità di dover verificare la correttezza di tale attività nell’ambito dei rapporti interni tra colui che abbia prelevato e gli eredi del cointestatario deceduto.

Tuttavia l’orientamento della citata decisione della Suprema Corte non è granitico, tant’è la seconda sezione sempre della Suprema Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 23.02.21 n.4838 per un caso del tutto analogo è giunta a conclusioni opposte affermando che nei rapporti interni tra correntisti non trova applicazione l’art.1854 c.c., bensì l’art.1298 II comma c.c. in forza del quale il debito e il credito solidale si dividono in quote uguali, se non risulta diversamente.

In ragione della non uniformità dell’orientamento giurisprudenziale è comprensibile l’atteggiamento prudenziale del sistema bancario che a fronte di una incertezza interpretativa pone delle riserve nel disporre liberamente delle somme depositate da parte del singolo cointestatario”.

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