Nel contesto emergenziale che stiamo vivendo, gestire una residenza sanitaria assistenziale (RSA) presenta diversi profili di rischio in termini di penale responsabilità, che meritano un apposito focus.

EMERGENZA COVID-19 NELLE RSA: RISCHI PENALI

21/04/2020

In primo luogo, occorre ricordare come in punto sicurezza sul lavoro la recente normativa volta al contenimento del virus, ivi compresi i Decreti del Presidente del Consiglio, le Circolari Ministeriali, i Decreti Regionali e gli accordi intercorsi tra Parti Sociali e Governo, vadano ad integrare tutti gli obblighi di prevenzione e protezione che gravano sul datore di lavoro in ossequio al dl.gs 81/08.

Infatti, l’art. 42 del D.L. Cura Italia qualifica, ai fini previdenziali, il contagio da Covid-19 sui luoghi di lavoro come “infortunio”, facendo così rientrare a pieno titolo tra gli obblighi del datore di lavoro la prevenzione del contagio.

Pertanto, il datore di lavoro che violerà le disposizioni generali volte al contenimento del virus, quali, ad esempio, l’obbligo di mantenere le distanze o l’omesso utilizzo di mezzi di protezione individuale, non rischierà solo di vedersi comminate le sanzioni previste dal D.L. Cura Italia, ma sarà tenuto a rispondere anche dei reati di natura contravvenzionale propri del d. lgs. 81/2008.

Se tendenzialmente la contestazione di tali contravvenzioni è accompagnata dalla possibilità di estinguere il reato a fronte dell’adempimento della prescrizione impartita, appare opportuno evidenziare come dovrà in ogni caso essere valutata attentamente l’eventualità di opporsi al verbale comminato dagli Organi Ispettivi o di Vigilanza, poiché la contestazione potrebbe integrare proprio quell’elemento specifico atto a configurare la colpa del datore di lavoro (o del legale rappresentante della struttura), nel caso in cui, dall’omessa ottemperanza della misura “anti-covid” derivasse la malattia o la morte di un lavoratore (o di un ospite). Contestualmente, occorre precisare che a rispondere delle conseguenze del contagio da Coronavirus potrebbe non essere soltanto il datore di lavoro persona fisica, ma anche autonomamente l’impresa, non importa se organizzata in forma individuale o societaria ai sensi d.lgs. 231/2001.

Ponendo ora l’attenzione sulla sicurezza degli “ospiti” della Strutturaoccorre evidenziare come i soggetti a cui saranno imputabili eventuali carenze nei protocolli interni o omissioni dei dispositivi di sicurezza, potranno vedersi contestato il reato di omicidio colposo o epidemia colposa, qualora venisse dimostrato che dalla negligenza sia derivato il contagio o la morte di uno o più soggetti. A tal proposito, bisogna ricordare che le misure di carattere emergenziale vanno ad integrare le previsioni regionali, nel caso del Piemonte il D.G.R. n. 45 del 2012. E, così, oltre alla capacità della struttura di isolare i pazienti Covid positivi, chiudere le porte et similia, si guarderà al minutaggio previsto, ai piani tra cui è operativo il personale, all’accesso ai parenti e quant’altro, tenendo sempre in considerazione i criteri della colpa specifica (inosservanza di norme, regolamenti, etc.) e della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia).

Particolare attenzione, va, altresì, prestata ai soggetti che potranno essere coinvolti nell’eventuale procedimento penale: oltre al legale rappresentante, il direttore di struttura, il direttore sanitari e tutti coloro che sono destinatari di obblighi di vigilanza e prevenzione, rivestendo posizioni di garanzia, nonché la Società in qualità di responsabile civile e quale ente ex d.lgs. 231/2001.

In ultimo, appare necessaria una breve riflessione con riguardo all’eventuale obbligo di aggiornamento ed integrazione del DVR (Documento di Valutazione del Rischio) ex art. 271 d.lgs. 81/2008.

Innanzi a forti dubbi interpretativi si è pronunciato l’Ispettorato Nazione del Lavoro il 13.03.2020 in una nota così riassumibile.

Giacché trattasi di rischio da agente biologico non riconducibile all’attività aziendale ma derivante da una situazione esterna, il datore di lavoro non sarebbe tenuto ad alcun obbligo relativo al DVR, per quanto in definitiva l’Ispettorato suggerisca, per esigenze di natura organizzativa/gestionale, di redigere – in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione e con il Medico Competente – un piano di intervento o una procedura per un approccio graduale nell’individuazione e nell’attuazione delle misure di prevenzione, assicurando al personale anche adeguati DPI, e di raccogliere tali misure in un’appendice del DVR.

Tuttavia, nella nota dell’Ispettorato, laddove si esprime parere contrario all’obbligo di aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischio per le aziende, viene espressamente specificato: “diverso è il caso degli ambienti di lavoro sanitario o socio-sanitario”.

Da ciò si desume che l’aggiornamento del DVR nelle RSA per il rischio Covid – 19 sia un obbligo.

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