Fabrizia Bussolino
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Torino con punti 110 /110 e lode, con tesi in diritto penale. Dal 2012 è iscritta all’Albo degli Avvocati del Foro di Torino e svolge l’attività professionale esclusivamente nell’ambito del diritto penale, presso lo Studio Avvocato Feno nel 2015.
Dal 2018 partner dello studio Leading Law, dipartimento penale, si occupa della difesa giudiziale delle figure apicali di Società italiane. Vanta un’esperienza consolidata nei processi in materia sanitaria e socio sanitaria e dal 2016 Presidente dell’Organismo di Vigilanza di Farmauniti Società Cooperativa.

Il parere del legale in merito alle criticità legate al vaccino AstraZeneca

18/03/2021

In seguito alla somministrazione del vaccino AstraZeneca, lotti ABV2856 e ABV5811, si sono verificati, allo stato, cinque decessi sospetti in ordine ai quali è stata disposta autopsia, per verificare se vi sia, con la somministrazione, una connessione non solo temporale. Sul piano cautelare, i NAS stanno procedendo al sequestro di tutte le dosi appartenenti ai lotti incriminati. In via precauzionale, l’AIFA (Agenzia italiana del farmaco) ne ha vietato l’utilizzo su tutto il territorio nazionale e le Procure competenti stanno indagando sull’eventuale rilevanza penale dei decessi.

Il reato che potrebbe essere contestato è quello di omicidio colposo, che, nella forma base, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni e che, nel caso di morte di più persone, può arrivare alla pena di 15 anni.

Allo stato, alcune delle Procure coinvolte hanno ritenuto di iscrivere nel registro degli indagati i possibili agenti della condotta criminosa, dal produttore del farmaco, al somministratore della dose; in altre, per il momento, la notizia di reato è ancora contro ignoti, poiché non sono stati individuati possibili rei.

Onde poter addebitare l’evento letale ad uno dei soggetti indagati, occorrerà innanzitutto stabilire se vi sia un nesso di causa tra questo e le condotte poste in essere dagli stessi. E così, prima fra tutte, bisognerà rispondere alla domanda: se il vaccino non fosse stato inoculato, il paziente sarebbe morto ugualmente? Non solo. Occorrerà pensare alle diverse condotte poste in essere — od omesse — e verificare se supponendole come non poste in essere o non omesse l’evento morte si sarebbe verificato ugualmente. E, così, ad esempio, se dalle indagini dovesse emergere che la casa farmaceutica abbia omesso un controllo su quei determinati lotti bisognerebbe valutare se, ponendo come operato il controllo, i lotti non sarebbero stati posti in commercio e, dunque, non sarebbero state iniettate le dosi. O, ancora, qualora risultasse che il medico somministratore abbia omesso un controllo sull’anamnesi del paziente, bisognerà verificare se la condotta dovuta e omessa avrebbe condotto l’operatore ad astenersi dall’inoculazione o se il dato anamnestico tralasciato non sarebbe stato rilevante a tal fine.

Sul punto, è importante ricordare che il nesso di causa tra un’azione o omissione e un evento non è escluso in caso di altre cause preesistenti, simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole. In altri termini, non è escluso che il decesso possa essere addebitato ad un soggetto qualora il vaccino da solo non sarebbe stato letale, ma la presenza di una condizione, ad esempio una patologia cardiovascolare, preesistente lo abbia reso tale, purché la stessa fosse conosciuta o quantomeno conoscibile dal sanitario. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità sono nel caso in cui siano state da sole sufficienti a determinare l’evento, dato che potrà emergere eventualmente all’esito dell’esame autoptico.

Una volta accertato, al di là di ogni ragionevole dubbio, un rapporto causa — effetto tra la condotta degli indagati e l’exitus, occorrerà verificare se l’azione o omissione siano addebitabili agli agenti — quantomeno — a titolo di colpa. Nella valutazione verranno in considerazione i criteri della colpa specifica (inosservanza di norme, regolamenti, etc.) e della colpa generica (negligenza, imprudenza, imperizia). Non solo. L’evento dannoso, che le regole cautelari violate erano volte a prevenire, avrebbe dovuto essere non solo evitabile, ma altresì prevedibile dall’agente, non potendo essere soggettivamente ascritto per colpa un evento che, con valutazione ex ante, non avrebbe potuto comunque essere previsto. Si pensi, infine, all’eventualità che il medico somministratore sia stato indotto in errore nella propria valutazione da notizie false o taciute in sede di consenso informato.

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