“Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia

Un Primo commento al D.P.C.M. 8 marzo 2020

09/03/2020

L’ articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020, dettando le “Misure urgenti di contenimento del contagio nella regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia” prevede, tra le misure adottate quella di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute” (articolo 1, comma 1, lettera a).

L’articolo 4 poi, oltre ad assegnare al Prefetto territorialmente competente il compito di assicurare l’esecuzione delle predette misure (comma 1), prevede che, ove il fatto non costituisca più grave reato, “il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente decreto è punito ai sensi dell’art. 650 del codice penale, come previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6.” (comma 2).

Dalla lettura del richiamato articolo 1 sorgono non poco rilevanti difficoltà interpretative che inducono, al fine di evitare ogni possibile ricaduta penale, una interpretazione restrittiva in quanto maggiormente cautelativa.

La questione più spinosa riguarda l’interpretazione della misura che prevede di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori” della regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia “nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute”.

Se l’utilizzo dell’espressione “evitare ogni spostamento” – diversamente da quanto previsto nei precedenti Decreti del 23 febbraio 20202 e del 1° marzo 2020 ove è stato disposto il “divieto” di allontanamento e di accesso ai Comuni ivi indicati –  sembra far intendere la volontà di adottare un misura non eccessivamente incidente sulla possibilità di movimento delle persone nelle aree di cui trattasi il richiamo effettuato, alla fine del medesima disposizione, ad ipotesi tipizzate che consentono e giustificano gli spostamenti fa ricondurre la fattispecie nell’ambito dell’obbligatorietà.

Sul punto deve evidenziarsi che nemmeno le ipotesi che giustificano la possibilità di non osservare la misura risultano chiare. Se, da una parte, il richiamo a “situazioni di necessità” e ai “motivi di salute” fanno presupporre la sussistenza di situazioni emergenziali contingenti, dall’altra, le “comprovate esigenze lavorative” sembrano lasciare al singolo la possibilità di valutare se le proprie esigenze lavorative possono giustificare, o meno, lo spostamento.

L’adozione dell’anticipata lettura cautelativa, volta ad evitare qualsiasi ricaduta di tipo penale, suggerisce di considerare le possibilità di spostamento previste come eccezioni alla regola generale – obbligo di non spostarsi – giustificate da ragioni eccezionali contingenti (situazioni emergenziali o ragioni di salute) o la cui valutazione (comprovate esigenze lavorative) deve ritenersi rimessa al soggetto cui è affidata l’esecuzione del decreto (il Prefetto territorialmente competente).

Alla luce di quanto sopra può ritenersi che l’articolo 1, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, contenga un vero e proprio obbligo di non spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita e all’interno della regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia.

Tale prima lettura risulta confermata dalle indicazioni fornite dal Dipartimento della protezione civile (Ordinanza 664 del 08/03/2020) e delle Direttive del Ministero dell’Interno ai prefetti (cfr. comunicato stampa del medesimo Ministero del 08/03/2020) secondo le quali le disposizioni di cui all’articolo 1 del DPCM 8 marzo 2020 vietano lo spostamento in entrata, in uscita e all’interno delle “aree a contenimento rafforzato” salvi i casi “motivati da esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute”.

Per quanto riguarda la prima fattispecie, i lavoratori sono tenuti ad autocertificare le ragioni del proprio spostamento per le “comprovate esigenze lavorative”. Nessun dubbio che la dichiarazione debba essere resa personalmente dal professionista, lavoratore autonomo e, verosimilmente, in tutti i casi non vi sia una etero organizzazione della prestazione (art. 409, n. 3, cpc e art. 2, D.Lgs. n. 81 del 15/06/2015).

Nell’ambito del rapporto di lavoro dipendente, invece, si potrebbe ritenere che l’obbligo di rendere la dichiarazione in merito alla necessità dello spostamento dovrebbe essere in capo a colui che detiene il potere organizzativo, ossia il datore di lavoro, con la conseguente possibile assunzione di responsabilità dello stesso sia sotto il profilo dell’osservanza al decreto oggetto del presente commento che del generale obbligo di garantire la salute e sicurezza del lavoratore.

Per circoscrivere il rischio e la responsabilità del datore di lavoro appare consigliabile, ove possibile, ricorrere alle modalità di prestazione dell’attività lavorativa in c.d. smart working. In tal senso si osserva che, alla luce della successione dei provvedimenti dell’attività governativa (da ultimo cfr DPCM  4 marzo 2020), è oggi consentito il ricorso al lavoro agile in tutto il territorio nazionale – fino al 31 luglio 2020 per effetto del richiamo alla Deliberazione del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 – nel rispetto delle disposizioni di legge in materia (artt. 18-23 L. n. 81/2017) e anche in assenza degli accordi individuali e con autorizzazione espressa all’assolvimento degli obblighi in materia di informativa su salute e sicurezza sul lavoro anche in via telematica.

Qualora non fosse possibile ricorrere alle modalità di lavoro agile è consigliabile per il datore di lavoro, al fine di adempiere al proprio obbligo di garantire la sicurezza dei propri dipendenti, invitare tutto il personale a prendere visione e a rispettare scrupolosamente le norme igieniche di base individuate dal Ministero della Salute.

Alla luce delle indicazioni rese dal Garante della Privacy con la nota del 02/03/2020 (secondo cui: “I datori di lavoro devono invece astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.”), se non appare legittimo procedere a una raccolta massiva dei dati sanitari o personali dei dipendenti, non di meno il datore di lavoro dovrebbe invitare i propri prestatori di lavoro a rendere note in via riservata eventuali comunicazioni rese dal lavoratore all’Autorità Sanitaria in caso di sospetto contagio o eventuali provvedimenti della stessa nei suoi confronti, anche al fine di permettere alla datore di lavoro di adempiere ai propri obblighi connessi alla sorveglianza sanitaria.

Sotto diverso profilo appare possibile ritenersi estesa l’applicazione ai territori della regione Lombardia e nelle provincie di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia di quanto previsto nel D.L. 2 marzo 2020, n. 9 contenente “Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” oltre che Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 24 febbraio 2020 contente “Sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati dall’emergenza epidemiologica da COPVID-19”.

I detti provvedimenti hanno, in particolare, previsto:

– la sospensione dei termini per l’adempimento degli obblighi tributari (D.M. M.E.F. 24 febbraio 2020);

– la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione (D.P.C.M. 9/2020 art. 2);

– la rimessione in termini per adempimenti e versamenti (D.P.C.M. 9/2020 art. 3);

– la sospensione dei pagamenti delle utenze (D.P.C.M. 9/2020 art. 4);

– la sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria (D.P.C.M. 9/2020 art. 5);

– misure a favore dei beneficiari di mutui agevolati (D.P.C.M. 9/2020 art. 6);

– la sospensione dei termini per versamenti assicurativi e delle camere di commercio (D.P.C.M. 9/2020 art. 7);

– la sospensione di versamenti, ritenute, contributi e premi per il settore turistico-alberghiero (D.P.C.M. 9/2020 art. 8).

Vero è che, sia il D.L. 2 marzo 2020 che il D.M. 24 febbraio 2020 hanno previsto una serie di interventi a favore dei soggetti (famiglie, lavoratori, imprese) nei Comuni individuati nell’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 (Comuni ricadenti nella cd. “zona rossa”), ma altrettanto vero è che, il detto D.P.C.M. 1° marzo 2020 ha cessato di produrre i propri effetti con l’adozione del D.P.C.M. 8 marzo 2020 il quale, come ricordato, ha ampliato le aree del territorio nazionale soggette alle limitazioni cui erano soggetti i comuni precedentemente individuati.

Appare logico ritenere che l’elenco dei Comuni individuato dall’allegato 1 del D.P.C.M. 1° marzo 2020 sia stato sostituito dall’elenco contenuto nell’articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 con ampliamento delle aree nelle quali devono ritenersi applicabili le disposizioni di sostegno contenute nel D.L. 2 marzo 2020 e nel D.M. 24 febbraio 2020.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di legge connessi all’esercizio della pubblica funzione notarile.

Data la complessità e l’eccezionalità della situazione Leading law rimane a disposizione con il proprio team multidisciplinare (fiscale, amministrativo, lavoro etc…) per definire con ciascuno le soluzioni migliori per le proprie esigenze.

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