Massimiliano Elia, avvocato esperto di Diritto Bancario, Diritto Finanziario e di Finanza strutturata e Restructuring, oltre ad essere uno dei professionisti in Leading Law è anche una firma abituale del settimanale Plus de Il Sole 24 ore, che sabato, 6 giugno,  nella rubrica Filo Diretto ha risposto alla domanda:

Quando scatta il silenzio assenso sull’estratto conto

09/06/2020
Le domande, su cui chiedo Vostra gentile assistenza, sono le seguenti:
Esiste un modello tipo/prestampato di Estratto conto bancario Conto Corrente Ordinario e Documento di Sintesi del Conto Corrente Ordinario in formato cartaceo/elettronico formulato/predisposto dalla Banca d’Italia e/o dal CICR (o da altro istituto incaricato – perdonate la mia discreta ignoranza in materia..) che ogni banca operante nel territorio della Repubblica Italiana deve tassativamente osservare in virtù della Trasparenza dei Rapporti con i Clienti?
Qualora l’Estratto Conto del Conto Corrente Ordinario e il Documento di Sintesi del Conto Corrente Ordinario (periodicità: annuale, semestrale, trimestrale o mensile) fossero spediti, in accordo con il cliente, all’indirizzo di residenza del cliente solo in formato cartaceo, qual è la data di ricevimento che ‘fa fede’ in termini di ‘approvazione per silenzio/assenso’ del cliente?
Alla prima domanda posta dalla lettrice è possibile rispondere richiamando le disposizioni della  Banca d’Italia, in tema di “Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari” contenute nel Provvedimento del 9.2.2011 che integra il precedente del 29.7.2009.
Occorre subito precisare che mentre non sono richieste particolari forme stilistiche sono invece previsti standard minimi e generali di redazione dei documenti informativi predisposti per la clientela quali la struttura dei documenti, informazioni essenziali da fornire, scelte lessicali, standardizzazione di alcune tipologie di contratti più diffusi quali ad esempio conti correnti e depositi
Gli istituti bancari devono attenersi in modo scrupoloso alle regole della trasparenza nel corso dell’intero rapporto con i propri clienti e più precisamente  nella fase precontrattuale, quella che precede la sottoscrizione del contratto (documento sui diritti del cliente e foglio informativo, diffusione di indicatori sintetici di costo, prevenzione del contenzioso attraverso presidi organizzativi), nella fase di stipula del contratto (documento di sintesi, forma dei contratti) e quella successiva, ovvero nell’invio della documentazione periodica.
La Banca d’Italia con l’obbiettivo di rafforzare la tutela del cliente e rendere più trasparenti i rapporti tra le parti ha introdotto nuove regole tese a semplificare la documentazione messa a disposizione e per i prodotti più diffusi come i conti correnti e i mutui ha adottato degli schemi standard.
Passando alla seconda domanda della lettrice è possibile rispondere richiamando l’art. 1832 c.c.  che stabilisce che l’estratto conto si intende approvato, se non è contestato nel termine pattuito o ritenuto congruo secondo le circostanze e si intende approvato, laddove non venga contestata la mancata approvazione entro sei mesi dalla ricezione dell’estratto conto (che deve essere spedito per mezzo di raccomandata) sotto pena di decadenza.
Va infine evidenziato che la questione della mancata contestazione preventiva degli estratti conto è tutt’ora dibattuta in giurisprudenza (Trib. Roma, sez. XI civile, 13 ottobre 2014, n. 20087; Trib. Modena, 19 ottobre 2012; Cass. Civ., Sez. I, 25 novembre 2010, n. 23974) ove è stato affermato, apparentemente in contrasto con la norma codicistica, che la mancata contestazione degli estratti conto da parte del correntista nel termine di cui all’art. 1832 cc non impedirebbe di sollevare contestazioni in ordine alla validità e all’efficacia dei rapporti obbligatori dai quali derivano addebiti ed accrediti.
Da ultimo va ancora osservato che la disposizione concernente l’approvazione del conto corrente  bancario derivante da mancata contestazione nel termine, si riferisce non soltanto al cliente, ma anche alla banca, la quale non può, pertanto, contestare in ogni tempo le partite contenute nell’estratto conto da essa inviato al correntista.
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