Massimiliano Elia, avvocato esperto di Diritto Bancario, Diritto Finanziario e di Finanza strutturata e Restructuring, oltre ad essere uno dei professionisti in Leading Law è anche una firma abituale del settimanale Plus de Il Sole 24 ore, che sabato, 27 febbraio  nella rubrica Filo Diretto ha risposto alla domanda del lettore

Ho dato un ordine sell per il bond a 103,50 ma l’eseguito è passato a 101,40 10 giorni dopo

01/03/2021

Gentile redazione,

In data 05.02.2021 ho fatto un ordine on line dal mio conto deposito con la banca per la vendita di obbligazioni Thyssen 2.5% 15-25 inserendo un take profit a 103.50.

In data 15.02.2021 la banca mi ha venduto i titoli ad un valore di soli 101.04.

Ho chiamato  per avere chiarimenti e mi è stato detto che il mio titolo in quel giorno è arrivato a 103.60, facendo quindi scattare il mio ordine di vendita che però, coma da sistemi procedurali, viene attivato “dopo” il raggiungimento di quel valore e diventa “al meglio”. Trattandosi di un titolo poco trattato, la successiva quotazione è stata di 101.04 a cui mi è stato venduto, anche se successivamente ha recuperato un valore di 102.60.

Ho fatto presente che pur non mettendo in dubbio le formalità della Banca, il mio ordine di vendita era chiaramente indicato a 103.50, altrimenti non aveva senso la vendita.

RISPONDE L’AVVOCATO MASSIMILIANO ELIA

La doglianza sollevata dal lettore in relazione alla condotta assunta dalla banca appare legittima. Riferisce infatti il cliente di aver impartito un ordine di vendita alla banca in data 5.02.21 delle proprie obbligazioni Thyssen ad un take profit di 103,50 e di aver ottenuto la vendita dei titoli soltanto in data 15.02.21 ad un valore inferire pari a 101,04.

Per rispondere alla domanda del lettore occorre richiamare la normativa primaria e di settore ed in particolare i principi di cui al combinato disposto degli artt. 1175, 1176, comma II, 1375, e 1710 c.c., nonché dell’art. 21 T.U.F. in forza dei quali ogni banca nello svolgimento della propria attività è tenuta ad uniformare la propria condotta al canone di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c., che deve accompagnare il rapporto obbligatorio nelle diverse fasi attuative, nonché allo standard di diligenza qualificata dell’operatore professionale, secondo quanto previsto dal secondo comma dell’art.1176 c.c.

In particolare, relativamente all’obbligo di diligenza, la giurisprudenza ha statuito che la banca, svolgendo attività professionale, deve adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei clienti, con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni diverso tipo di operazione oggettivamente esplicata (Cass. Civ. 13777/2007). In particolare nel settore dei servizi finanziari – tra cui rientra certamente il caso del lettore – l’art. 21 T.U.F. prevede che “Nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento e accessori i soggetti abilitati devono: (a) comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti…; (b) acquisire le informazioni necessarie dai clienti e operare in modo che essi siano sempre adeguatamente informati; …”.

Tali principi sono senz’altro trasposti nelle condizioni contrattuali alle quali la banca parrebbe non aver correttamente adempiuto, avendo eseguito l’ordine di vendita delle obbligazioni del lettore con un ritardo di dieci giorni e ad un valore inferiore a quello richiesto.

Peraltro le giustificazioni della banca riferite dal lettore non paiono convincenti, posto che l’istituto di credito avrebbe dovuto eseguire le disposizioni di vendita impartite dal cliente, secondo le modalità descritte nel contratto e qualora i sistemi procedurali interni non fossero stati in grado di soddisfare le esigenze richieste nella negoziabilità del titolo, la banca avrebbe dovuto rifiutarsi di assumere l’incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al cliente, anche via e-mail, o telefono o allo sportello.

In  linea generale occorre infine rammentare che in assenza di particolari istruzioni del cliente, la banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi con la necessaria diligenza tenendo conto della natura degli incarichi stessi e con l’impegno ad eseguire gli incarichi affidati in modo tale che siano sempre rispettati gli interessi del cliente.

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