L’art. 106 del decreto legge Cura Italia “Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società”, dispone quanto segue:

Norme in materia di svolgimento delle assemblee di società non quotate

23/03/2020

“1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, l’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

  1. Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, e le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.
  2. Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.
  3. Le società con azioni quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche ove lo statuto disponga diversamente. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato ai sensi dell’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; al predetto rappresentante designato possono essere conferite anche deleghe o subdeleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in deroga all’art. 135-undecies, comma 4, del medesimo decreto.
  4. Il comma 4 si applica anche alle società ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione e alle società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.
  5. Le banche popolari, e le banche di credito cooperativo, le società cooperative e le mutue assicuratrici, anche in deroga all’articolo 150-bis, comma 2-bis, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385, all’art. 135-duodecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e all’articolo 2539, primo comma, del codice civile e alle disposizioni statutarie che prevedono limiti al numero di deleghe conferibili ad uno stesso soggetto, possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie il rappresentante previsto dall’articolo 135-undecies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Le medesime società possono altresì prevedere nell’avviso di convocazione che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il predetto rappresentante designato. Non si applica l’articolo 135-undecies, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il termine per il conferimento della delega di cui all’art. 135-undecies, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è fissato al secondo giorno precedente la data di prima convocazione dell’assemblea.
  6. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19.
  7. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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In considerazione dello “stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza della epidemia da COVID-19” e delle insorte difficoltà operative, il Decreto Legge così detto “Cura Italia” detta disposizioni di natura temporanea e speciale per lo svolgimento delle prossime assemblee societarie.

L’art. 106 si applica alle assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale sarà in vigore lo stato di emergenza sanitaria.

Le disposizioni ivi contenute rivestono carattere di specialità rispetto agli ordinari termini di convocazione delle assemblee previsti per le S.p.A. e per le s.r.l. per l’approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2019, nonché rispetto alle modalità di svolgimento dell’assemblea, di intervento e di espressione del voto, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie.

In sintesi la norma sopra richiamata, per tutte le assemblee convocate entro il 30 luglio p.v., data in cui si presume sarà cessato lo stato di emergenza:

  1. sposta ex lege il termine in cui è possibile la convocazione delle assemblee a 180 giorni;
  2. consente di partecipare alle assemblee con mezzi di telecomunicazione anche in deroga alle previsioni statutarie, ma pur sempre con la garanzia della identificazione dei partecipanti;
  • consente l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza;
  1. nelle s.r.l. consente ai soci di esprimere il voto per corrispondenza o per consenso scritto;
  2. prevede espressamente che non sia necessario che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario e il notaio.

Più nel dettaglio esaminiamo le singole disposizioni.

  1. L’assemblea ordinaria può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio:
  • in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma c.c. per le S.p.A. e dall’art. 2478 bis c.c. per le s.r.l.;
  • in deroga alle eventuali diverse disposizioni statutarie, che prevedono la convocazione dell’assemblea che approva il Bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio e consentono, nei soli casi di legge, l’utilizzo del maggior termine di 180 giorni.

L’organo amministrativo nel convocare l’assemblea, nel Verbale potrà richiamare l’art. 106 del d.l.18/2020 e non dovrà motivare ai sensi dell’art. 2364 c.c., l’utilizzo dei 180 giorni, poiché nel caso di specie non viene utilizzato il maggior termine rispetto ai 120 giorni, ma il termine di 180 giorni previsto da una norma speciale. Quanto alla data di prima e seconda convocazione, si ritiene che in ragione del richiamo normativo all’art. 2364 c.c., il termine possa ragionevolmente riferirsi alla data di “prima convocazione” dell’assemblea.

  1. L’avviso di Convocazione delle Assemblee Ordinarie e delle Assemblee Straordinarie delle società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, e società cooperative e mutue assicuratrici può prevedere:
  • l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, anche se l’utilizzo di tali strumenti non è previsto negli statuti, e senza bisogno di alcuna modifica statutaria;
  • l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie;
  • lo svolgimento dell’assemblea, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile.

Le predette modalità di svolgimento dell’assemblea e di esercizio del voto devono essere previste nell’Avviso di Convocazione, anche se non sono previste negli Statuti, le cui eventuali limitazioni o mancate previsioni sono derogate ex lege.

Quanto al termine “teleconferenza”, si ritiene possibile la conferenza telefonica (detta anche teleconferenza, audio-conferenza, conference call…), quale conversazione telefonica estesa a più partecipanti contemporaneamente. La conference call può essere gestita in autonomia dai partecipanti attraverso dei canali di comunicazione di origine diversa, linee telefoniche servizi web come Skype ad esempio, servizi professionali a pagamento gestiti da fornitori ad hoc. Tuttavia, in considerazione della non univocità sulla definizione e ove detta modalità non sia prevista dagli Statuti Sociali, è opportuno indicare puntualmente nell’Avviso di Convocazione una modalità di svolgimento dell’Assemblea per teleconferenza, che consenta l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.

  1. In Assemblea non vi è la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il Presidente, il segretario o il notaio (ciò anche in linea con quanto aveva già espresso il Consiglio Notarile di Milano con la massima n. 187 dell’11 marzo 2020).

Nelle assemblee la partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione può riguardare la totalità dei partecipanti alla riunione, compreso il Presidente, essendo sufficiente che nel luogo indicato nell’avviso di convocazione si trovi il segretario verbalizzante o il notaio. Non si ritengono quindi vincolanti eventuali clausole statutarie che impongano la contemporanea presenza di Presidente e del segretario nel luogo di convocazione dell’assemblea.

Quanto al luogo di svolgimento dell’Assemblea e, in mancanza di disposizione statutaria, deve indicarsi il luogo di svolgimento dell’Assemblea, come il luogo ove si trovino il Presidente o il Notaio, per le Assemblee Straordinarie.

Particolare attenzione andrà posta ai Verbali di Assemblea. Si ritiene che il Presidente dell’assemblea dovrà dare puntualmente conto di avere verificato la regolarità della costituzione, accertato l’identità e la legittimazione dei presenti, accertato le modalità e i risultati delle votazioni.

  1. Nelle società a responsabilità limitata può essere consentito che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie.

Il decreto-legge attribuisce la possibilità di utilizzare gli istituti della consultazione scritta e del consenso espresso per iscritto, per l’adozione delle decisioni dei soci, in deroga alle limitazioni previste dall’art. 2479 c.c. o alle eventuali limitazioni statutarie. In tal caso, come previsto dall’art. 2479 terzo comma c.c., dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

Pertanto nelle Srl, per l’approvazione del Bilancio potrà essere utilizzato il metodo assembleare ovvero la consultazione scritta o il consenso espresso per iscritto anche quando:

  1. a) non siano previsti dall’atto costitutivo;
  2. b) la decisione riguardi modifiche dell’atto costitutivo oppure decisioni relative a operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci o sia relativa a perdite del capitale superiore a un terzo;
  3. c) vi sia una richiesta di utilizzare il meccanismo della deliberazione da parte di un numero qualificato di amministratori o soci una delibera assembleare (Circolare Assomine 17.3.20).
  1. Per le società a controllo pubblico di cui all’articolo 2, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, l’applicazione delle disposizioni ha luogo nell’ambito delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si allega schema riassuntivo delle norme sopra richiamate.

SCHEMA RIASSUNTIVO:

Assemblee Societarie convocate entro il 31 luglio 2020

(ovvero entro la data, se successiva, fino alla quale è in vigore

lo stato di emergenza della epidemia da COVID-19)

CODICE CIVILE

 

D.L. 18/2020 STATUTO SOCIALE
ART. 2364 comma 2 c.c (S.p.A.)

L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni.

Art. 106 comma 1

L’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

In deroga alle diverse previsioni statutarie

Art. 2478 bis c.c. (s.r.l.)

Il Bilancio è presentato ai soci entro il termine stabilito dall’atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell’articolo 2364.

Art. 106 comma 1

L’assemblea ordinaria è convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell’esercizio.

In deroga alle diverse previsioni statutarie
Art. 2370 comma 4 c.c. (S.p.A.)

Lo statuto può consentire l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica si considera intervenuto all’assemblea.

Art. 2479-bis, quarto comma, c.c. (s.r.l.)

L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Art. 2538, sesto comma, codice civile (Cooperative e Mutue Assicuratrici)

L’atto costitutivo può prevedere che il voto venga espresso per corrispondenza, ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione. In tal caso l’avviso di convocazione deve contenere per esteso la deliberazione proposta. Se sono poste in votazione proposte diverse da quelle indicate nell’avviso di convocazione, i voti espressi per corrispondenza non si computano ai fini della regolare costituzione dell’assemblea.

Art. 106 comma 2

Con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie le società …. possono prevedere, l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza e l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; le predette società possono altresì prevedere che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2370, quarto comma, 2479-bis, quarto comma, e 2538, sesto comma, codice civile senza in ogni caso la necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario o il notaio.

Anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie

Art. 2479, terzo e quarto comma c.c. (S.r.l)

3. L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

4. Qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) (le modificazioni dell’atto costitutivo) e 5) (operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482 bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479 bis.

Art. 106 comma 3.

Le società a responsabilità limitata possono, inoltre, consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, quarto comma, del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto.

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