Sono cliente e socio di una Banca Popolare del Nord Italia non quotata.
 Alla fine del 2007, precisamente con l’entrata in vigore della normativa MIFID il 01/11/2007, la Banca mi ha fatto firmare un CONTRATTO RELATIVO ALLA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO DI COLLOCAMENTO TITOLI che prevedeva vari allegati (POLITICA DI TRASMISSIONE ED ESECUZIONE ORDINI, REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO e QUESTIONARIO DI ADEGUATEZZA).
 Poi mi ha consegnato copia di tutto eccetto il questionario di adeguatezza (o di profilatura che dir si voglia). Al momento non ci ho dato peso, stante la fiducia che riponevo in tale Istituto.
Secondo Voi, a distanza di diversi anni, posso ottenere copia di tale questionario? “
Grazie per l’attenzione.

Il questionario di Adeguatezza

15/04/2020
Prima di rispondere alla domanda del lettore è necessario soffermare l’attenzione sulla natura e sulla funzione del questionario di adeguatezza (need of protection), introdotto con il Regolamento Consob n.16190 del 29.10.2007.
In base al combinato disposto degli art. 26 e 58 del citato regolamento emanato in recepimento alla direttiva MIFID è stata introdotta la disciplina della adeguatezza, appropriatezza e mera esecuzione degli ordini (execution only), a monte della quale si colloca la tripartizione degli investitori distinti in clientela professionale, controparti qualificate e clientela al dettaglio (retail).
La funzione che il legislatore comunitario e nazionale ha attribuito al questionario, cui fa riferimento il lettore, è stata proprio quella di offrire un più alto livello di tutela all’investitore retail, secondo il criterio di classificazione in base alla raccolta di dati oggettivi del cliente (situazione finanziaria, competenza ed esperienza) in luogo alla mera attestazione delle proprie conoscenze prevista dal precedente Reg. Consob n.11522/98.
Per fare in modo che il questionario possa offrire una corretta rappresentazione delle caratteristiche del cliente è necessario che l’intermediario acquisisca correttamente le informazioni del profilo dell’investitore in modo da assicurare la propria assistenza nella scelta delle operazioni da compiere, indipendentemente dalle informazioni contenute nei documenti informativi degli strumenti finanziari.
Il riferimento all’adeguatezza presuppone che le informazioni fornite dall’intermediario tengano conto delle caratteristiche del cliente, quali la sua esperienza e competenza, cosicchè l’operatore finanziario dovrà volta per volta valutare la tipologia degli investimenti proposti. Anche la Giurisprudenza è concorde nell’affermare la sussistenza dell’obbligo dell’intermediario di informare il cliente durante l’intera fase esecutiva del rapporto e al dovere di curarne diligentemente e professionalmente gli interessi, obbligo che permane ogni qualvolta venga eseguita un’operazione finanziaria.
Pertanto alla domanda del lettore è possibile rispondere che è un suo diritto richiedere la copia del questionario, tanto più che parrebbe ancora vigente il contratto per la prestazione del servizio di collocamento titoli, in forza del quale l’intermediario non solo è tenuto a consegnare la copia del questionario di adeguatezza sottoscritta nel 2007, ma in un rapporto continuativo con il cliente, a conservare informazioni aggiornate e adeguate, aggiornamento delle informazioni che dovrebbe avvenire con frequenza diversa e a seconda dei profili di rischio della clientela.

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