{"id":5037,"date":"2020-03-22T14:35:42","date_gmt":"2020-03-22T13:35:42","guid":{"rendered":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/2020\/03\/22\/prestito-rotativo-e-richieste-nuove-garanzie-dalle-banche\/"},"modified":"2020-03-22T14:35:42","modified_gmt":"2020-03-22T13:35:42","slug":"prestito-rotativo-e-richieste-nuove-garanzie-dalle-banche","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/2020\/03\/22\/prestito-rotativo-e-richieste-nuove-garanzie-dalle-banche\/","title":{"rendered":"Prestito rotativo e richieste nuove garanzie dalle banche"},"content":{"rendered":"<p>Massimiliano Elia, avvocato esperto di Diritto Bancario, Diritto Finanziario e di Finanza strutturata e\u00a0Restructuring, oltre ad essere uno dei professionisti in Leading Law \u00e8 anche una firma abituale del settimanale Plus de Il Sole 24 ore, che\u00a0ieri nella rubrica Filo Diretto ha risposto alla domanda:<\/p>\n<p><span class=\"the_date\">[sc_post_date]<\/span><\/p>\n<div><\/div>\n<p>Spettabile redazione,<\/p>\n<p>stante quanto sotto riportato, vi ripropongo la problematica:<\/p>\n<p>Come \u00e8 ormai noto, con il tracollo delle quotazioni del 12\/3 le banche, anche prima tolleranti si sono scatenate per il reintegro immediate delle garanzie dei fidi a pegno con richieste varie, contraddittorie, incomprensibili, sconosciute anche agli intermediari tra clienti e banche, che vanno al di l\u00e0 al semplice apporto di titoli per raggiungere il valore stabilito per la garanzia.<\/p>\n<p>Chiedo:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Quali sono le procedure normative, comunicazioni formali, preavvisi che le banche devono applicare a tutela dei clienti,<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Quali motivazione (forza maggiore, eventi eccezionali), vista la imprevedibilit\u00e0 di quanto accaduto che i clienti possono addurre per prendere tempo e sistemare le loro disponibilit\u00e0<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Le soluzioni devono essere concordate, procedure, tempi\u00a0 o imposte unilateralmente dalle banche pena vendita dei titoli, a valori stracciati, che tra l\u2019altro, da soli, non raggiungerebbero l\u2019importo del fido.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ove il contratto preveda il reintegro qualora il valore dei titoli a pegno \u201cdiminuisca, rispetto a quello stabilito inizialmente di almeno il 10%&#8230; (la banca) pu\u00f2 ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito\u2026 \u201d \u00e8 diritto del cliente poter apportare titoli per raggiungere il 90% del credito per impedire, tale riduzione? Anche in questo caso di riduzione , non sarebbe una soluzione perch\u00e9 si dovrebbe rimborsare la diminuzione del credito, equivalente all\u2019apporto necessario per raggiungere il 100%.<\/p>\n<p>Ha risposto cos\u00ec:<\/p>\n<p>Grazie<\/p>\n<p>\u201cIl problema posto dal lettore va affrontato esaminando la fattispecie contrattuale che parrebbe ricondursi, in base alle informazioni offerte al pegno, ossia al diritto reale di garanzia su bene altrui e finalizzato all&#8217;apertura di credito e disciplinato dagli art.2784 e seguenti del codice civile. In particolare sembrerebbe trattarsi di un contratto di \u201cpegno rotativo\u201d che il lettore avrebbe costituito con la propria banca quale garanzia reale per ottenere un\u2019anticipazione bancaria.<\/p>\n<p>La caratteristica del pegno rotativo consiste nella clausola di rotativit\u00e0, con la quale il lettore e la propria banca hanno previsto la possibilit\u00e0 di ripristinare\/sostituire i titoli lasciati in garanzia, senza che tale sostituzione comporti novazione del rapporto di garanzia e a condizione che mantengano lo stesso valore.<\/p>\n<p>La peculiarit\u00e0 di tale contratto risiede proprio nella possibilit\u00e0\/facolt\u00e0 della banca di richiedere al debitore garantito il mantenimento del valore della garanzia nel caso di riduzione del suo ammontare o alla scadenza, di acquistare nuovi titoli anche con il ricavato dello strumento finanziario cos\u00ec da ripristinare l\u2019originario vincolo di garanzia reale. La stessa giurisprudenza si \u00e8 allineata nel riconoscere la validit\u00e0 di tali contratti.<\/p>\n<p>Per rispondere alle ulteriori domande del lettore in relazione alle procedure normative, ai tempi e alle modalit\u00e0 a tutela del cliente occorrerebbe prima visionare le condizioni contrattuali concordate tra le parti. Tuttavia \u00e8 possibile in via meramente astratta ipotizzare che sussistano analogie con il classico rapporto di affidamento bancario soggetto alla disciplina generale del codice civile e a quella di settore del Testo Unico Bancario.<\/p>\n<p>Preliminarmente \u00e8 necessario precisare come il cliente nell&#8217;ambito dei rapporti bancari abbia diritto a ricevere per iscritto le condizioni applicate al contratto in conformit\u00e0 delle regole sulla trasparenza bancaria e conseguentemente anche la richiesta da parte della banca di ripristino della garanzia entro un determinato tempo (solitamente dalle 24 ore a 5 giorni) \u00e8 valida solo se supportata da una pattuizione scritta.<\/p>\n<p>In linea di principio occorre anche considerare che non sussiste una totale insindacabilit\u00e0 del modo di esercizio del diritto potestativo da parte della banca, dovendo la stessa pur sempre rispettare il fondamentale principio dell\u2019esecuzione dei contratti secondo buona fede in base all&#8217;art. 1375 c.c.<\/p>\n<p>Sul punto segnalo una importante decisione della Suprema Corte di Cassazione n.17291\/16 che per una questione analoga riguardante la legittimit\u00e0 del recesso della banca da un rapporto affidato, ha individuato alcuni importanti principi di diritto per ritenere sussistente una condizione del tutto \u201ci<em>mprevista o arbitraria<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>I Giudici Ermellini hanno infatti precisato che la valutazione :\u201d\u00a0<em>non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell\u2019ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalit\u00e0 impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all\u2019assoluta normalit\u00e0 commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non pu\u00f2 pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ritengo pertanto che in via meramente ipotetica, non conoscendo il contenuto delle condizioni contrattuali, il lettore potrebbe quanto meno obiettare sull&#8217;assenza di una normalit\u00e0 commerciale dei rapporti in atto, tenuto conto del contesto generale dei mercati nazionali ed internazionali anch&#8217;essi travolti da un evento del tutto imprevisto ed imprevedibile quale \u00e8 la pandemia in corso.<\/p>\n<p>Da Il Sole 24 Ore plus 21 marzo 2020<\/p>\n<p>Massimiliano Elia, avvocato esperto di Diritto Bancario, Diritto Finanziario e di Finanza strutturata e\u00a0Restructuring, oltre ad essere uno dei professionisti in Leading Law \u00e8 anche una firma abituale del settimanale Plus de Il Sole 24 ore, che\u00a0ieri nella rubrica Filo Diretto ha risposto alla domanda:<\/p>\n<p>Spettabile redazione,<\/p>\n<p>stante quanto sotto riportato, vi ripropongo la problematica:<\/p>\n<p>Come \u00e8 ormai noto, con il tracollo delle quotazioni del 12\/3 le banche, anche prima tolleranti si sono scatenate per il reintegro immediate delle garanzie dei fidi a pegno con richieste varie, contraddittorie, incomprensibili, sconosciute anche agli intermediari tra clienti e banche, che vanno al di l\u00e0 al semplice apporto di titoli per raggiungere il valore stabilito per la garanzia.<\/p>\n<p>Chiedo:<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Quali sono le procedure normative, comunicazioni formali, preavvisi che le banche devono applicare a tutela dei clienti,<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Quali motivazione (forza maggiore, eventi eccezionali), vista la imprevedibilit\u00e0 di quanto accaduto che i clienti possono addurre per prendere tempo e sistemare le loro disponibilit\u00e0<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Le soluzioni devono essere concordate, procedure, tempi\u00a0 o imposte unilateralmente dalle banche pena vendita dei titoli, a valori stracciati, che tra l\u2019altro, da soli, non raggiungerebbero l\u2019importo del fido.<\/p>\n<p>&#8211;\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0Ove il contratto preveda il reintegro qualora il valore dei titoli a pegno \u201cdiminuisca, rispetto a quello stabilito inizialmente di almeno il 10%&#8230; (la banca) pu\u00f2 ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito\u2026 \u201d \u00e8 diritto del cliente poter apportare titoli per raggiungere il 90% del credito per impedire, tale riduzione? Anche in questo caso di riduzione , non sarebbe una soluzione perch\u00e9 si dovrebbe rimborsare la diminuzione del credito, equivalente all\u2019apporto necessario per raggiungere il 100%.<\/p>\n<p>Ha risposto cos\u00ec:<\/p>\n<p>Grazie<\/p>\n<p>\u201cIl problema posto dal lettore va affrontato esaminando la fattispecie contrattuale che parrebbe ricondursi, in base alle informazioni offerte al pegno, ossia al diritto reale di garanzia su bene altrui e finalizzato all&#8217;apertura di credito e disciplinato dagli art.2784 e seguenti del codice civile. In particolare sembrerebbe trattarsi di un contratto di \u201cpegno rotativo\u201d che il lettore avrebbe costituito con la propria banca quale garanzia reale per ottenere un\u2019anticipazione bancaria.<\/p>\n<p>La caratteristica del pegno rotativo consiste nella clausola di rotativit\u00e0, con la quale il lettore e la propria banca hanno previsto la possibilit\u00e0 di ripristinare\/sostituire i titoli lasciati in garanzia, senza che tale sostituzione comporti novazione del rapporto di garanzia e a condizione che mantengano lo stesso valore.<\/p>\n<p>La peculiarit\u00e0 di tale contratto risiede proprio nella possibilit\u00e0\/facolt\u00e0 della banca di richiedere al debitore garantito il mantenimento del valore della garanzia nel caso di riduzione del suo ammontare o alla scadenza, di acquistare nuovi titoli anche con il ricavato dello strumento finanziario cos\u00ec da ripristinare l\u2019originario vincolo di garanzia reale. La stessa giurisprudenza si \u00e8 allineata nel riconoscere la validit\u00e0 di tali contratti.<\/p>\n<p>Per rispondere alle ulteriori domande del lettore in relazione alle procedure normative, ai tempi e alle modalit\u00e0 a tutela del cliente occorrerebbe prima visionare le condizioni contrattuali concordate tra le parti. Tuttavia \u00e8 possibile in via meramente astratta ipotizzare che sussistano analogie con il classico rapporto di affidamento bancario soggetto alla disciplina generale del codice civile e a quella di settore del Testo Unico Bancario.<\/p>\n<p>Preliminarmente \u00e8 necessario precisare come il cliente nell&#8217;ambito dei rapporti bancari abbia diritto a ricevere per iscritto le condizioni applicate al contratto in conformit\u00e0 delle regole sulla trasparenza bancaria e conseguentemente anche la richiesta da parte della banca di ripristino della garanzia entro un determinato tempo (solitamente dalle 24 ore a 5 giorni) \u00e8 valida solo se supportata da una pattuizione scritta.<\/p>\n<p>In linea di principio occorre anche considerare che non sussiste una totale insindacabilit\u00e0 del modo di esercizio del diritto potestativo da parte della banca, dovendo la stessa pur sempre rispettare il fondamentale principio dell\u2019esecuzione dei contratti secondo buona fede in base all&#8217;art. 1375 c.c.<\/p>\n<p>Sul punto segnalo una importante decisione della Suprema Corte di Cassazione n.17291\/16 che per una questione analoga riguardante la legittimit\u00e0 del recesso della banca da un rapporto affidato, ha individuato alcuni importanti principi di diritto per ritenere sussistente una condizione del tutto \u201ci<em>mprevista o arbitraria<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>I Giudici Ermellini hanno infatti precisato che la valutazione :\u201d\u00a0<em>non deve limitarsi al riscontro obiettivo della sussistenza o meno dell\u2019ipotesi tipica di giusta causa ma, alla stregua del principio per cui il contratto deve essere eseguito secondo buona fede, deve accertare che il recesso non sia esercitato con modalit\u00e0 impreviste ed arbitrarie, tali da contrastare con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all\u2019assoluta normalit\u00e0 commerciale dei rapporti in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e che non pu\u00f2 pretendersi essere pronto in qualsiasi momento alla restituzione delle somme utilizzate<\/em>\u201d.<\/p>\n<p>Ritengo pertanto che in via meramente ipotetica, non conoscendo il contenuto delle condizioni contrattuali, il lettore potrebbe quanto meno obiettare sull&#8217;assenza di una normalit\u00e0 commerciale dei rapporti in atto, tenuto conto del contesto generale dei mercati nazionali ed internazionali anch&#8217;essi travolti da un evento del tutto imprevisto ed imprevedibile quale \u00e8 la pandemia in corso.<\/p>\n<p>Da Il Sole 24 Ore plus 21 marzo 2020<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Massimiliano Elia, avvocato esperto di Diritto Bancario, Diritto Finanziario e di Finanza strutturata e\u00a0Restructuring, oltre ad essere uno dei professionisti in Leading Law \u00e8 anche&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[95],"tags":[],"class_list":["post-5037","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-rassegna-stampa"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5037\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}