{"id":5034,"date":"2020-03-24T17:08:07","date_gmt":"2020-03-24T16:08:07","guid":{"rendered":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/2020\/03\/24\/decreto-cura-italiale-principali-misure-in-tema-di-lavoro-e-ammortizzatori-sociali\/"},"modified":"2020-03-24T17:08:07","modified_gmt":"2020-03-24T16:08:07","slug":"decreto-cura-italiale-principali-misure-in-tema-di-lavoro-e-ammortizzatori-sociali","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/2020\/03\/24\/decreto-cura-italiale-principali-misure-in-tema-di-lavoro-e-ammortizzatori-sociali\/","title":{"rendered":"Decreto Cura Italia: Le principali misure in tema di lavoro e ammortizzatori sociali"},"content":{"rendered":"<p>Il DPCM dell\u201911 marzo 2020 ha esteso su tutto il territorio nazionale l\u2019osservanza fino al 25 marzo 2020 delle misure restrittive contenute nel DPCM dell\u20198 marzo 2020, specifiche per il contenimento del COVID<\/p>\n<p><span class=\"the_date\">[sc_post_date]<\/span><\/p>\n<div><\/div>\n<ol>\n<li><u>Salute e sicurezza<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il DPCM dell\u201911 marzo 2020 ha esteso su tutto il territorio nazionale l\u2019osservanza fino al 25 marzo 2020 delle misure restrittive contenute nel DPCM dell\u20198 marzo 2020, specifiche per il contenimento del COVID, gi\u00e0 oggetto del precedente commento di questo studio, il cui contenuto qui si richiama (<a href=\"https:\/\/leadinglaw.it\/news\/un-primo-commento-al-dpcm-8-marzo-2020\/1033\">https:\/\/leadinglaw.it\/news\/un-primo-commento-al-dpcm-8-marzo-2020\/1033<\/a>).<\/p>\n<p>Le imprese alle quali sia permesso proseguire la propria attivit\u00e0 possono adottare le indicazioni di cui al Protocollo concluso fra le parti sociali (<a href=\"http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/protocollo_condiviso_20200314.pdf\">http:\/\/www.governo.it\/sites\/new.governo.it\/files\/protocollo_condiviso_20200314.pdf<\/a>) o altre equivalenti o pi\u00f9 incisive secondo le peculiarit\u00e0 della propria organizzazione. Il datore di lavoro, infatti, ha il dovere di adottare tutte le misure di sicurezza al fine di garantire l\u2019integrit\u00e0 fisica e la personalit\u00e0 morale dei dipendenti (art. 2087 cc e dlgs 81\/2008) e conseguentemente, con la collaborazione di tutte le figure rilevanti (medico competente, RSPP e RLS), \u00e8 consigliabile che provveda all\u2019aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e\/o del Documento Unico per la Valutazione dei Rischi da Interferenze (in caso di contratto di appalto) per la presenza del nuovo rischio biologico generico (il COVID-19) E\u2019 prevista nel Protocollo la consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali, ove presenti. Fra i punti pi\u00f9 rilevanti e di portata maggiormente innovativa si segnalano:<\/p>\n<ul>\n<li>la chiusura di tutti i reparti diversi dalla produzione o, comunque, di quelli dei quali \u00e8 possibile il funzionamento mediante il ricorso allo smart work, o a distanza;<\/li>\n<li>un maggiore rigore nell\u2019esclusione dai locali aziendali di persone con temperatura corporea oltre i 37,5\u00b0 C o altri sintomi influenzali o chi, negli ultimi 14 giorni, ha avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o proviene da zone a rischio;<\/li>\n<li>la regolamentazione in forma prudenziale dell\u2019accesso di fornitori esterni (ivi comprese di aziende che operano in regime di appalto all\u2019interno del sito);<\/li>\n<li>l\u2019obbligo di provvedere alla pulizia giornaliera e alla sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago;<\/li>\n<li>l\u2019imposizione di tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani l\u2019azienda dovrebbe mettere a disposizione idonei prodotti detergenti e raccomandare la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone;<\/li>\n<li>l\u2019adozione dei dispositivi di protezione individuale (ai sensi dell\u2019art. 16 del dl n. 18 del 17 marzo 2020, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all\u2019articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso \u00e8 disciplinato dall\u2019articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9);<\/li>\n<li>l\u2019accesso contingentato negli spazi comuni;<\/li>\n<li>il prevedere orari di ingresso\/uscita scaglionati in modo da evitare il pi\u00f9 possibile contatti nelle zone comuni;<\/li>\n<li>l\u2019evitare ogni spostamento, trasferta, missione, riunione con presenza contestuale di pi\u00f9 persone o evento formativo;<\/li>\n<li>il proseguire nella sorveglianza sanitaria periodica;<\/li>\n<\/ul>\n<ol>\n<li><u>Integrazione delle disposizioni in tema di smart working<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p><u>\u00a0<\/u><\/p>\n<p>Ad integrazioni delle disposizioni semplificative gi\u00e0 impartite in tema di\u00a0<em>smart working<\/em>, \u00e8 previsto che fino alla data del 30 aprile 2020, i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all\u2019articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilit\u00e0 nelle condizioni di cui all\u2019articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalit\u00e0 agile, a condizione che tale modalit\u00e0 sia compatibile con le caratteristiche della prestazione.<\/p>\n<p>Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacit\u00e0 lavorativa \u00e8 riconosciuta la\u00a0<u>priorit\u00e0 nell\u2019accoglimento delle istanze<\/u>\u00a0di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalit\u00e0 agile.<\/p>\n<p><u>\u00a0<\/u><\/p>\n<ul>\n<li><u>Credito di imposta<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Allo scopo di\u00a0<u>incentivare la sanificazione<\/u>\u00a0degli ambienti di lavoro, ai soggetti esercenti attivit\u00e0 d\u2019impresa, arte o professione \u00e8 riconosciuto, per il periodo d&#8217;imposta 2020, un credito d&#8217;imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l&#8217;anno 2020.<\/p>\n<ol>\n<li><u>Disposizioni in tema di malattia<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p>Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all\u2019articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dai lavoratori del settore privato, \u00e8 equiparato a\u00a0<u>malattia<\/u>\u00a0ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non \u00e8 computabile ai fini del periodo di comporto. Sono previste semplificazioni per il rilascio del certificato e in deroga alle disposizioni vigenti,\u00a0<u>gli oneri a carico del datore di lavoro<\/u>, che presentano domanda all\u2019ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele di cui al presente articolo\u00a0<u>sono posti a carico dello Stato<\/u>\u00a0nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l\u2019anno 2020.<\/p>\n<ol>\n<li><u>Congedi e permessi<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p>Per l\u2019anno 2020 a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire (complessivamente fra loro), per i\u00a0<u>figli di et\u00e0 non superiore ai 12 anni<\/u>, di uno specifico\u00a0<u>congedo<\/u>, per il quale \u00e8 riconosciuta una indennit\u00e0 pari al 50 per cento della retribuzione.<\/p>\n<p>I genitori lavoratori dipendenti del settore privato con\u00a0<u>figli minori, di et\u00e0 compresa tra i 12 e i 16 anni<\/u>, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno\u00a0<u>diritto di astenersi dal lavoro<\/u>\u00a0per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l\u2019infanzia e delle attivit\u00e0 didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado,\u00a0<u>senza corresponsione di indennit\u00e0 n\u00e9 riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro<\/u>.<\/p>\n<p>Fermo restando quanto sopra, \u00e8 prevista per i genitori lavoratori dipendenti la possibilit\u00e0 di scegliere la corresponsione di un\u00a0<u>bonus per l\u2019acquisto di servizi di baby-sitting<\/u>\u00a0nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo a decorrere dal 5 marzo. Il bonus verr\u00e0 erogato mediante il libretto famiglia di cui all\u2019articolo 54-bis, legge 24 aprile 2017, n. 50.<\/p>\n<p>Il numero di giorni di\u00a0<u>permesso<\/u>\u00a0retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all\u2019articolo\u00a0<u>33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104<\/u>, \u00e8 incrementato di\u00a0<u>ulteriori complessive dodici giornate<\/u>\u00a0usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.<\/p>\n<ol>\n<li><u>Premio per i lavoratori dipendenti<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p>Ai titolari di redditi di lavoro dipendente che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell\u2019anno precedente di importo non superiore a 40.000 euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a\u00a0<u>100 euro<\/u>\u00a0da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese; le modalit\u00e0 di erogazione del premio ricalcano quelle gi\u00e0 in vigore per il cd Bonus Renzi.<\/p>\n<ul>\n<li><u>Lavoratori autonomi<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>E\u2019 previsto a favore dei lavoratori autonomi nonch\u00e9 ai professionisti e ai co co co non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie (quali ad esempio i professionisti iscritti a una cassa privata) una somma\u00a0<em>una tantum<\/em>\u00a0per il mese di marzo pari a 600 euro quale indennizzo per i compensi non maturati.<\/p>\n<p>E\u2019 disposta, inoltre, la sospensione, entro i limiti individuati dall\u2019art. 62 del dl n. 18 del 17 marzo 2020, del versamento di imposte e contributi.<\/p>\n<ul>\n<li><u>Datori di lavoro domestico<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p><u>\u00a0<\/u><\/p>\n<p>Sono sospesi i termini relativi ai\u00a0<u>versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l&#8217;assicurazione obbligatoria<\/u>\u00a0dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020.<\/p>\n<p><strong>Divieto di licenziamento<\/strong><\/p>\n<p>Dal giorno 17 marzo 2020 \u00e8 sospeso, per 60 giorni l\u2019avvio delle procedure collettive di riduzione di personale ex art. 4, 5 e 24 della legge n. 223\/1991.<\/p>\n<p>I datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti in forza e del regime normativo applicato al rapporto (vecchio regime o tutele crescenti), non possono procedere a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell\u2019art. 3 della legge n. 604\/1966 (ragioni inerenti all\u2019attivit\u00e0 produttiva e al regolare funzionamento di essa).<\/p>\n<p>Da una prima lettura, a nostro avviso, tale limitazione non si applica a titolo esemplificativo a: i) licenziamenti per giusta causa; ii) licenziamenti per giustificato motivo soggettivo; iii) licenziamento per sopravvenuta inidoneit\u00e0; iv) licenziamenti dovuti al superamento del periodo di comporto (gi\u00e0 maturato); v) licenziamenti dei dirigenti giustificati da ragioni soggettive; vi) ipotesi di recesso\u00a0<em>ad nutum<\/em>;<\/p>\n<p>Per i casi di disoccupazione involontaria, al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, i termini di decadenza previsti dall\u2019articolo 6, comma 1, e dall\u2019articolo 15, comma 8, del decreto legislativo 22 aprile 2015, n. 22, sono ampliati da sessantotto a\u00a0<u>centoventotto giorni<\/u>.<\/p>\n<p><strong>Ammortizzatori sociali<\/strong><\/p>\n<p><strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ol>\n<li><u>CIGO e FIS<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p>I datori di lavoro che nell\u2019anno 2020 sospendono o riducono l\u2019attivit\u00e0 lavorativa per eventi riconducibili all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del\u00a0<u>trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all\u2019assegno ordinario<\/u>\u00a0attraverso la procedura semplificata con causale \u201cemergenza COVID-19\u201d; tale particolare trattamento di integrazione:<\/p>\n<ul>\n<li>pu\u00f2 essere richiesto retroattivamente a fare data dal 23 febbraio 2020;<\/li>\n<li>pu\u00f2 avere una durata massima di nove settimane<\/li>\n<li>in ogni caso il periodo di integrazione non pu\u00f2 superare il mese di agosto 2020;<\/li>\n<li>non viene conteggiato nei limiti massimi di utilizzo;<\/li>\n<li>non viene richiesta l\u2019anzianit\u00e0 di servizio dei lavoratori coinvolti anteriore al 23 febbraio 2020;<\/li>\n<li>non \u00e8 dovuto il contributo addizionale;<\/li>\n<li>l\u2019assegno ordinario di cui sopra pu\u00f2 essere riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente pi\u00f9 di 5 dipendenti;<\/li>\n<li>sostituisce le integrazioni di CIGS o assegno di solidariet\u00e0 gi\u00e0 in corso;<\/li>\n<li>con Messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 l\u2019INPS ha chiarito che nei casi in cui l\u2019accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell\u2019accoglimento dell\u2019istanza, sar\u00e0 ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda;<\/li>\n<li>\u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di richiedere in forma semplificata il pagamento dell\u2019integrazione salariale direttamente ai beneficiari;<\/li>\n<\/ul>\n<p>Il trattamento sar\u00e0 riconosciuto nei limiti di spesa stanziati e con un criterio di priorit\u00e0 basato sul deposito della domanda.<\/p>\n<ol>\n<li><u>CIGD<\/u><\/li>\n<\/ol>\n<p>Per i datori di lavoro di ogni settore privato (inclusi agricoli, pesca, terzo settore ed enti religiosi) che non rientrano nelle tutele di cui al punto che precedente, le Regioni e Province autonome, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che pu\u00f2 essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente pi\u00f9 rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga; Tale particolare trattamento di integrazione:<\/p>\n<ul>\n<li>pu\u00f2 essere richiesto retroattivamente a fare data dal 23 febbraio 2020;<\/li>\n<li>pu\u00f2 avere una durata massima di nove settimane<\/li>\n<li>in ogni caso il periodo di integrazione non pu\u00f2 superare il mese di agosto 2020;<\/li>\n<li>le ore di riduzione o sospensione delle attivit\u00e0, nei limiti ivi previsti, sono equiparate a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola;<\/li>\n<li>non riguarda i datori di lavoro domestico;<\/li>\n<li>l\u2019accordo sindacale non \u00e8 richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti;<\/li>\n<li>con Messaggio n. 1287 del 20 marzo 2020 l\u2019INPS ha chiarito che nei casi in cui l\u2019accesso alla prestazione di assegno ordinario sia subordinato al preventivo espletamento delle procedure sindacali con obbligo di accordo aziendale, ai fini dell\u2019accoglimento dell\u2019istanza, sar\u00e0 ritenuto valido anche un accordo stipulato in data successiva alla domanda;<\/li>\n<li>\u00e8 prevista la possibilit\u00e0 di richiedere in forma semplificata il pagamento dell\u2019integrazione salariale direttamente ai beneficiari;<\/li>\n<\/ul>\n<p>La CIGD \u00e8 concessa con decreto delle regioni e delle province autonome interessate, da trasmettere all\u2019INPS in modalit\u00e0 telematica entro quarantotto ore dall\u2019adozione, la cui efficacia \u00e8 in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa, che provvede all&#8217;erogazione delle predette prestazioni.<\/p>\n<ul>\n<li><u>rapporto fra CIGO e indennit\u00e0 per malattia del lavoratore<\/u><\/li>\n<\/ul>\n<p>Come chiarito dall\u2019INPS con le proprie Circolari n. 82 del 16\/06\/2009 e n. 197 del 02\/12\/2015 si applicano, in caso di malattia durante un periodo di Cassa integrazione ordinaria i seguenti criteri:<\/p>\n<ul>\n<li>se durante la sospensione dal lavoro (cassa integrazione a 0 ore) insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuer\u00e0 ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie: l\u2019attivit\u00e0 lavorativa \u00e8 infatti totalmente sospesa, non c\u2019\u00e8 obbligo di prestazione da parte del lavoratore, che non dovr\u00e0 quindi nemmeno comunicare lo stato di malattia e continuer\u00e0 a percepire le integrazioni salariali;<\/li>\n<li>Qualora lo stato di malattia sia precedente l\u2019inizio della sospensione dell\u2019attivit\u00e0 lavorativa per CIGO si avranno due casi:\n<ol>\n<li>se la totalit\u00e0 del personale in forza all\u2019ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene ha sospeso l\u2019attivit\u00e0, anche il lavoratore in malattia entrer\u00e0 in CIGO dalla data di inizio della stessa;<\/li>\n<li>qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalit\u00e0 del personale in forza all\u2019ufficio, reparto, squadra o simili cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuer\u00e0 a beneficiare dell\u2019indennit\u00e0 di malattia, se prevista dalla vigente legislazione;<\/li>\n<\/ol>\n<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il DPCM dell\u201911 marzo 2020 ha esteso su tutto il territorio nazionale l\u2019osservanza fino al 25 marzo 2020 delle misure restrittive contenute nel DPCM dell\u20198&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-5034","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5034","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5034"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5034\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5034"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5034"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5034"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}