{"id":5033,"date":"2020-03-24T16:39:44","date_gmt":"2020-03-24T15:39:44","guid":{"rendered":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/2020\/03\/24\/decreto-cura-italia-novita-in-termini-di-giustizia-civile\/"},"modified":"2020-03-24T16:39:44","modified_gmt":"2020-03-24T15:39:44","slug":"decreto-cura-italia-novita-in-termini-di-giustizia-civile","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/2020\/03\/24\/decreto-cura-italia-novita-in-termini-di-giustizia-civile\/","title":{"rendered":"Decreto Cura Italia: novit\u00e0 in termini di giustizia civile"},"content":{"rendered":"<p>Sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo \u2013 cd. \u201cCura Italia\u201d \u2013 si pubblicano qui di seguito le principali novit\u00e0 riguardanti gli effetti in materia di giustizia civile \u2013 art. 83 D.L. 18\/2020.<\/p>\n<p><span class=\"the_date\">[sc_post_date]<\/span><\/p>\n<div><\/div>\n<p>Tutte le udienze di qualsiasi procedimento civile sono rinviate d\u2019ufficio a data\u00a0<u>successiva al 15 aprile 2020.<\/u><\/p>\n<p>Questo comporta che \u2013 salvo alcuni casi che si evidenziano sotto \u2013non si potranno celebrare, ad oggi, udienze fino al 15 aprile.<\/p>\n<p>Allo stesso modo, \u00e8 sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili. Questo significa che sono sospesi, per la stessa durata, i termini previsti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio (es: costituzione delle parti) e dei procedimenti esecutivi (es: espropriazione, pignoramento, \u2026), per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.<\/p>\n<p>Sulla sospensione dei termini, vi sono ulteriori fattispecie dettate dalla norma: il decorso di un termine, quandoabbia inizio all\u2019interno del periodo di sospensione, si deve intendere differito alla fine di detto periodo.<\/p>\n<p>Inoltre, qualora sia gi\u00e0 stata fissata un\u2019udienza ed il termine venga computato a ritroso dalla data della stessa, ricadendo nel periodo di sospensione, viene differita l\u2019udienza o l\u2019attivit\u00e0 nel termine sufficiente per rispettare tale computo a ritroso.<\/p>\n<p>Non si applica la presente normativa ad alcuni procedimenti, che quindi\u00a0<u>si svolgeranno normalmente.<\/u><\/p>\n<p>Tra le eccezioni rientrano i\u00a0<u>procedimenti minorili e di diritto di famiglia<\/u>\u00a0connotati dalle seguenti peculiarit\u00e0:<\/p>\n<ul>\n<li>cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilit\u00e0, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;<\/li>\n<li>cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinit\u00e0;<\/li>\n<li>cause per l\u2019adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilit\u00e0 incompatibile anche con l\u2019adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l\u2019esame diretto della persona del beneficiario, dell\u2019interdicendo e dell\u2019inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di et\u00e0 e salute;<\/li>\n<li>cause per l\u2019adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell\u2019espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell\u2019Unione europea<\/li>\n<li>tutte le cause la cui ritardata trattazione pu\u00f2 arrecare un grave pregiudizio alle parti, con provvedimento motivato non impugnabile del giudice istruttore o del presidente del collegio.<\/li>\n<\/ul>\n<p><u>Rientrano altres\u00ec tra le eccezioni:<\/u><\/p>\n<ul>\n<li>i procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 (provvedimenti sull\u2019esecuzione provvisoria) del codice di procedura civile;<\/li>\n<li>procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;<\/li>\n<li>procedimenti di cui all\u2019articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;<\/li>\n<li>procedimenti di cui all\u2019articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;<\/li>\n<li>procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Inoltre si segnala che il Governo in data 10 marzo 2020, in merito al contenuto di cui al\u00a0<a href=\"https:\/\/plusplus24diritto.ilsole24ore.com\/private\/default.aspx#showmiller\/1\/1\/327288\">DPCM 9 marzo 2020<\/a>\u00a0emesso sulla scorta del precedente \u00a0<a href=\"https:\/\/plusplus24diritto.ilsole24ore.com\/private\/default.aspx#showmiller\/1\/1\/327233\">DPCM 8 marzo 2020<\/a>\u00a0art. 1 c. 1 lett. a), ha chiarito che con riferimento all&#8217;esercizio del\u00a0<u>diritto di visita del genitore non collocatario<\/u>\u00a0sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l&#8217;altro genitore o comunque presso l&#8217;affidatario, oppure per condurli presso di s\u00e9,\u00a0e sono consentiti in ogni caso secondo le modalit\u00e0 previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio<em>,\u00a0<\/em>ovvero nei provvedimenti ex art 337 ter cod. civ., riguardanti l\u2019affidamento dei figli, rientrando tali spostamenti nelle\u00a0&#8220;situazioni di necessit\u00e0&#8221;\u00a0di cui al DPCM.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo \u2013 cd. \u201cCura Italia\u201d \u2013 si pubblicano qui di seguito le principali&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-5033","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5033","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5033"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5033\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5033"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5033"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5033"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}