{"id":5032,"date":"2020-03-28T16:34:45","date_gmt":"2020-03-28T15:34:45","guid":{"rendered":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/2020\/03\/28\/decreto-cura-italia-commenti-in-tema-di-giustizia-penale\/"},"modified":"2020-03-28T16:34:45","modified_gmt":"2020-03-28T15:34:45","slug":"decreto-cura-italia-commenti-in-tema-di-giustizia-penale","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/2020\/03\/28\/decreto-cura-italia-commenti-in-tema-di-giustizia-penale\/","title":{"rendered":"Decreto Cura Italia: commenti in tema di giustizia penale"},"content":{"rendered":"<p><strong><u>Depenalizzazione a seguito del D.L 25 marzo 2020 n.19<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Con il D.L. 25 marzo 2020 n.19 il legislatore ha disposto una depenalizzazione delle violazioni alle prescrizioni previste nei Dlgs, DPCM, Ordinanze e Circolari emessi.<\/p>\n<h3><strong>Decreto Cura Italia: commenti in tema di giustizia penale<\/strong><\/h3>\n<p><span class=\"the_date\">[sc_post_date]<\/span><\/p>\n<div><\/div>\n<p>All\u2019<strong>art. 4\u00a0<\/strong>\u00e8 infatti prevista la\u00a0<strong>depenalizzazione<\/strong>\u00a0delle condotte contrarie al rispetto delle misure di contenimento.<\/p>\n<p>Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque violer\u00e0 le disposizioni vigenti non incorrer\u00e0 in un illecito penale\u00a0<em>ex<\/em>\u00a0art. 650 c.p., bens\u00ec si trover\u00e0 a corrispondere una somma variabile tra 400 euro e 3.000 euro a titolo di sanzione amministrativa.<\/p>\n<p>Questo, ferme restando le sanzioni penali per i soggetti che positivi al COVID 19 violino il dovere dell\u2019autoisolamento.<\/p>\n<p>Si precisa che se il mancato rispetto delle predette avverr\u00e0 mediante l&#8217;utilizzo di un veicolo, la sanzione amministrativa sar\u00e0 aumentata fino a un terzo.<\/p>\n<p><strong><u>Al comma 2 dell\u2019art. 4<\/u><\/strong>\u00a0\u00e8 prevista una sanzione accessoria per le attivit\u00e0 commerciali: nei casi di cui all&#8217;articolo 1, comma 2, lettere i), m), p), u), v), z) e aa), potr\u00e0 inoltre essere applicata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell&#8217;esercizio o dell&#8217;attivit\u00e0 da 5 a 30 giorni.<\/p>\n<p>In caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa \u00e8 raddoppiata e quella accessoria \u00e8 applicata nella misura massima.<\/p>\n<p>L\u2019innovazione tuttavia la riscontriamo nell\u2019ultimo comma dell\u2019art.4, ove viene prevista la\u00a0<strong>retroattivit\u00e0<\/strong>\u00a0della norma: sono depenalizzate\u00a0<u>non solo le condotte successive all\u2019entrata vigore del predetto Decreto ma anche con riguardo a quelle antecedenti, gi\u00e0 commesse e contestate<\/u>\u00a0anteriormente all\u2019entrata in vigore del D.L. 25 marzo 2020. Il pagamento avverr\u00e0 nella misura ridotta a norma della legge n. 689 del 24.11.81<\/p>\n<p>Tali sanzioni verranno irrogate dal Prefetto.<\/p>\n<p>***<\/p>\n<p><strong><u>Il reato di falso nelle autodichiarazioni<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Di fronte a questa depenalizzazione, resta ferma invece la possibilit\u00e0 di incorrere in un reato di falso.<\/p>\n<p>Il D.P.C.M. 22 marzo 2020 ha rimodulato le indicazioni relative alle misure per il contenimento dell&#8217;emergenza epidemiologica da COVID-19, restringendo ulteriormente le circostanze che legittimano gli spostamenti al di fuori della propria abitazione.<\/p>\n<p>Sar\u00e0 dunque lecito spostarsi da un luogo all\u2019altro solo in caso comprovate esigenze lavorative, di esigenze di assoluta urgenza e motivi di salute.<\/p>\n<p>\u00c8 abolita la previsione, contenuta nell&#8217;art. 1 comma 1 lett. a) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, che garantiva comunque il rientro nel luogo di domicilio, abitazione o residenza.<\/p>\n<p>Rimane il divieto assoluto di uscire dalla propria abitazione per chiunque sia stato posto in quarantena, condotta che potrebbe comportare la condanna sino a 12 anni di detenzione\u00a0per il delitto di procurata epidemia colposa.<\/p>\n<p>A seguito altres\u00ec del D.L. 25 marzo 2020 n.19, vi \u00e8 stato un conseguente aggiornamento del modello di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445\/2000, da compilare per motivare lo spostamento delle persone fisiche.<\/p>\n<p>Il nuovo modello, scaricabile dal sito del Ministero dell&#8217;Interno, dovr\u00e0 essere compilato, per poi essere controfirmato al momento del controllo dalle forze dell&#8217;ordine che avranno accertato l&#8217;identit\u00e0 del cittadino. Le autocertificazioni potranno essere verificate a posteriori dalle stesse autorit\u00e0. Nel caso non si abbia una stampante lo si pu\u00f2 ricopiare a mano:\u00a0<u>non sono validi pdf, fotografie sul telefonino<\/u>\u00a0in quanto il documento deve essere controfirmato dagli agenti, dai vigili, dal pubblico ufficiale che richiede l\u2019autodichiarazione.<\/p>\n<p>Rimane il dubbio di quale reato possa configurarsi nel caso in cui le dichiarazioni rese siano false.<\/p>\n<p>La strada della falsa attestazione o dichiarazione ad un pubblico ufficiale, prevista e punita dall\u2019art. 495 del codice penale con la reclusione da 1 a 6 anni, pare percorribile solo ed esclusivamente in riferimento alla prima parte dell\u2019autodichiarazione. Si commette reato ex art. 495 c.p. nel caso in cui le dichiarazioni mendaci siano circa l\u2019identit\u00e0 della persona: qualora ad esempio Tizio scriva di essere Caio.<\/p>\n<p>Vi \u00e8 dubbio, altres\u00ec, circa la configurabilit\u00e0 del falso in atto pubblico commesso dal privato, previsto e punito dall\u2019articolo 483 del Codice penale con la\u00a0reclusione fino a due anni, poich\u00e9 si tratterebbe di reato che riguarda \u201c<em>i fatti di cui l\u2019atto \u00e8 destinato a provare la verit\u00e0<\/em>\u201d, circostanze che non pare calzante al caso di specie.<\/p>\n<p>In questo senso giova il richiamo agli artt. 46 e 47 DPR 445\/2000, inserito nell\u2019intestazione del modello di autocertificazione. Ai sensi dell\u2019art. 76 della medesima normativa, le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dei citati articoli sono considerate come fatte a un pubblico ufficiale e, pertanto, potrebbero essere punite con la reclusione fino a due anni.<\/p>\n<p>Resta aperto, per altro, l\u2019annoso tema dei delitti di falso ed il principio\u00a0<em>nemo tenetur se detegere<\/em>, in forza del quale nessuno pu\u00f2 essere costretto ad autoincriminarsi. In altre parole, la motivazione falsa potrebbe essere scriminata e, pertanto, non punita, per il fatto che viene addotta per evitare una contestazione da parte dell\u2019Autorit\u00e0.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Depenalizzazione a seguito del D.L 25 marzo 2020 n.19 Con il D.L. 25 marzo 2020 n.19 il legislatore ha disposto una depenalizzazione delle violazioni alle&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-5032","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5032","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5032"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5032\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5032"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5032"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5032"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}