{"id":5030,"date":"2020-04-01T16:29:50","date_gmt":"2020-04-01T14:29:50","guid":{"rendered":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/2020\/04\/01\/covid-19-aggiornamenti-in-tema-di-diritto-di-famiglia\/"},"modified":"2020-04-01T16:29:50","modified_gmt":"2020-04-01T14:29:50","slug":"covid-19-aggiornamenti-in-tema-di-diritto-di-famiglia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/2020\/04\/01\/covid-19-aggiornamenti-in-tema-di-diritto-di-famiglia\/","title":{"rendered":"COVID 19 Aggiornamenti in tema di diritto di famiglia"},"content":{"rendered":"<p>Il DPCM emesso in data 8 marzo 2020, il cui contenuto \u00e8 stato esteso all\u2019intero territorio nazionale in virt\u00f9 del DPCM 9 marzo 2020, ha previsto all\u2019art. 1 comma 1 lett. a) di\u00a0<em>\u201cevitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch\u00e9 all\u2019interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero spostamenti per motivi di salute. E\u2019 consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza\u201d.<\/em><\/p>\n<h3><strong>COVID 19 Aggiornamenti in tema di diritto di famiglia<\/strong><\/h3>\n<p><span class=\"the_date\">[sc_post_date]<\/span><\/p>\n<div>\n<div>\n<p>In relazione\u00a0<u>all\u2019esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario<\/u>, il Governo ha successivamente chiarito che\u00a0<em>\u201cgli spostamenti per raggiungere i\u00a0<u>figli minorenni<\/u>\u00a0presso l\u2019altro genitore o comunque presso l\u2019affidatario, oppure per condurli presso di s\u00e9,\u00a0<u>sono consentiti<\/u>, in ogni caso secondo le modalit\u00e0 previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Tali spostamenti rientrano infatti nelle\u00a0&#8220;situazioni di necessit\u00e0&#8221;\u00a0di cui al DPCM.<\/p>\n<p>La\u00a0<em>ratio<\/em>\u00a0del legislatore \u00e8 dunque quella di tutelare la prosecuzione di rapporti tra genitori e figli minorenni, poich\u00e9\u00a0<u>per i figli maggiorenni<\/u>\u00a0si applica la normativa ordinaria rivolta a tutta la popolazione.<\/p>\n<p>Alla stregua di ci\u00f2, il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, con decreto del 11 marzo 2020 ha ritenuto che le predette disposizioni di cui al DPCM non sarebbero state preclusive dell\u2019attuazione di affido e collocamento dei minori, tanto pi\u00f9 che gli spostamenti erano finalizzati al rientro presso la residenza o il domicilio.<\/p>\n<p>Tuttavia,\u00a0<strong>tale interpretazione pu\u00f2 ancora ritenersi valida alla luce del nuovo DPCM emesso in data 22 marzo 2020?<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 stabilisce che\u00a0<em>\u201c\u00e8 fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un\u00a0<u>comune diverso<\/u>\u00a0rispetto a quello in cui attualmente si trovano,\u00a0<u>salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute<\/u>\u201d.<\/em><\/p>\n<p>A differenza quindi delle precedenti disposizioni, il nuovo Decreto\u00a0<u>ha eliminato<\/u>\u00a0ogni riferimento alla possibilit\u00e0 di spostarsi per rientrare al domicilio o alla residenza, prevedendo unicamente spostamenti motivati da:<\/p>\n<ul>\n<li>comprovate esigenze lavorative;<\/li>\n<li>assoluta urgenza (per spostarsi in un comune diverso);<\/li>\n<li>situazione di necessit\u00e0 (per spostarsi all\u2019interno dello stesso comune);<\/li>\n<li>motivi di salute.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto, fermo restando il diritto di visita del genitore non collocatario residente nello stesso comune, in virt\u00f9 della situazione di necessit\u00e0 disposta dal DPCM 8 marzo 2020, per tutti i genitori non collocatari o affidatari residenti in comuni differenti, bisogner\u00e0 attuare\u00a0<strong>un bilanciamento tra il diritto di visita e il diritto alla salute e alla vita dei consociati,<\/strong>\u00a0al fine di prevenire un\u2019ulteriore proliferazione del contagio epidemiologico.<\/p>\n<p>A tal proposito, la recentissima Giurisprudenza si \u00e8 orientata verso un\u2019interpretazione restrittiva, considerando il\u00a0<u>diritto &#8211; dovere di frequentazione<\/u>\u00a0dei genitori dei figli minori, residenti in comuni diversi,\u00a0<strong><u>recessivo<\/u><\/strong>\u00a0rispetto alla normativa che limita la circolazione delle persone.<\/p>\n<p>L\u2019interesse del minore, e delle persone con lui residenti, a non esporsi al rischio di contagio prevale dunque rispetto al diritto di visita e frequentazione della prole.<\/p>\n<p>Per tale ragione, il calendario di frequentazione genitori-figli che richiede uno spostamento tra comuni \u00e8 da considerarsi sospeso sino al 03 aprile 2020. Viene dall\u2019altro lato ordinato al genitore presso il quale sono collocati i figli\u00a0<strong>di favorire i contatti audio-video con l\u2019altro genitore<\/strong>, nel rispetto del principio del\u00a0<em>best interest of the child<\/em>.<\/p>\n<p>Di contro, si rileva come la predetta giurisprudenza non abbia trovato applicazione uniforme.<\/p>\n<p>Infatti, alcuni Fori hanno disposto che, previa audizione della Prefettura e Questura locale,\u00a0<em>\u201cil diritto di visita e di trasferimento dei minori all\u2019altro genitore sia consentito, con l\u2019avvertimento di portare con s\u00e9 il provvedimento giudiziale che lo dispone (accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale, sentenza di separazione o divorzio, o ordinanza del Presidente del Tribunale che dispone in via provvisoria e urgente, le modalit\u00e0 di esercizio della responsabilit\u00e0 genitoriale e i tempi di permanenza del minore con l\u2019uno e l\u2019altro genitore) e l\u2019autocertificazione redatta su modello ministeriale\u201d.<\/em><\/p>\n<p><u>Consigli pratici<\/u>:<\/p>\n<p>non essendoci disposizioni specifiche da parte del Governo, si consiglia di prendere contatti con la Polizia o la Prefettura locale al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste.<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<div>\n<div align=\"justify\"><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il DPCM emesso in data 8 marzo 2020, il cui contenuto \u00e8 stato esteso all\u2019intero territorio nazionale in virt\u00f9 del DPCM 9 marzo 2020, ha&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-5030","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5030","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5030"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5030\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5030"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5030"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5030"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}