{"id":5027,"date":"2020-04-10T15:05:20","date_gmt":"2020-04-10T13:05:20","guid":{"rendered":"https:\/\/leadinglaw.sviluppo.host\/2020\/04\/10\/covid-19-il-diritto-di-visita-del-genitore-non-collocatario-alla-luce-del-dpcm-22-3-2020\/"},"modified":"2020-04-10T15:05:20","modified_gmt":"2020-04-10T13:05:20","slug":"covid-19-il-diritto-di-visita-del-genitore-non-collocatario-alla-luce-del-dpcm-22-3-2020","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/2020\/04\/10\/covid-19-il-diritto-di-visita-del-genitore-non-collocatario-alla-luce-del-dpcm-22-3-2020\/","title":{"rendered":"COVID-19: il diritto di visita del genitore non collocatario alla luce del DPCM 22.3.2020"},"content":{"rendered":"<p>Il DPCM emesso in data 8 marzo 2020, il cui contenuto \u00e8 stato esteso all\u2019intero territorio nazionale in virt\u00f9 del DPCM 9 marzo 2020, ha previsto all\u2019art. 1 comma 1 lett. a) di\u00a0<em>\u201cevitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonch\u00e9 all\u2019interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessit\u00e0 ovvero spostamenti per motivi di salute. E\u2019 consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza\u201d.<\/em><\/p>\n<h3><strong>COVID-19: il diritto di visita del genitore non collocatario alla luce del DPCM 22.3.2020<\/strong><\/h3>\n<p><span class=\"the_date\">[sc_post_date]<\/span><\/p>\n<div>\n<p>In relazione\u00a0<u>all\u2019esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario<\/u>, il Governo ha successivamente chiarito che\u00a0<em>\u201cgli spostamenti per raggiungere i\u00a0<u>figli minorenni<\/u>\u00a0presso l\u2019altro genitore o comunque presso l\u2019affidatario, oppure per condurli presso di s\u00e9,\u00a0<u>sono consentiti<\/u>, in ogni caso secondo le modalit\u00e0 previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Tali spostamenti rientrano infatti nelle\u00a0&#8220;situazioni di necessit\u00e0&#8221;\u00a0di cui al DPCM.<\/p>\n<p>La\u00a0<em>ratio<\/em>\u00a0del legislatore \u00e8 dunque quella di tutelare la prosecuzione di rapporti tra genitori e figli minorenni, poich\u00e9\u00a0<u>per i figli maggiorenni<\/u>\u00a0si applica la normativa ordinaria rivolta a tutta la popolazione.<\/p>\n<p>Alla stregua di ci\u00f2, il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, con decreto del 11 marzo 2020 ha ritenuto che le predette disposizioni di cui al DPCM non sarebbero state preclusive dell\u2019attuazione di affido e collocamento dei minori, tanto pi\u00f9 che gli spostamenti erano finalizzati al rientro presso la residenza o il domicilio.<\/p>\n<p>Tuttavia,\u00a0<strong>tale interpretazione pu\u00f2 ancora ritenersi valida alla luce del nuovo DPCM emesso in data 22 marzo 2020?<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 stabilisce che\u00a0<em>\u201c\u00e8 fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un\u00a0<u>comune diverso<\/u>\u00a0rispetto a quello in cui attualmente si trovano,\u00a0<u>salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute<\/u>\u201d.<\/em><\/p>\n<p>A differenza quindi delle precedenti disposizioni, il nuovo Decreto\u00a0<u>ha eliminato<\/u>\u00a0ogni riferimento alla possibilit\u00e0 di spostarsi per rientrare al domicilio o alla residenza, prevedendo unicamente spostamenti motivati da:<\/p>\n<ul>\n<li>comprovate esigenze lavorative;<\/li>\n<li>assoluta urgenza (per spostarsi in un comune diverso);<\/li>\n<li>situazione di necessit\u00e0 (per spostarsi all\u2019interno dello stesso comune);<\/li>\n<li>motivi di salute.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pertanto, fermo restando il diritto di visita del genitore non collocatario residente nello stesso comune, in virt\u00f9 della situazione di necessit\u00e0 disposta dal DPCM 8 marzo 2020, per tutti i genitori non collocatari o affidatari residenti in comuni differenti, bisogner\u00e0 attuare\u00a0<strong>un bilanciamento tra il diritto di visita e il diritto alla salute e alla vita dei consociati,<\/strong>\u00a0al fine di prevenire un\u2019ulteriore proliferazione del contagio epidemiologico.<\/p>\n<p>A tal proposito, la recentissima Giurisprudenza si \u00e8 orientata verso un\u2019interpretazione restrittiva, considerando il\u00a0<u>diritto &#8211; dovere di frequentazione<\/u>\u00a0dei genitori dei figli minori, residenti in comuni diversi,\u00a0<u>recessivo<\/u>\u00a0rispetto alla normativa che limita la circolazione delle persone.<\/p>\n<p>Di contro, tuttavia, il Governo ha precisato in data 01.04.2020 che\u00a0<em>\u201c<u>gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l\u2019altro genitore o comunque presso l\u2019affidatario<\/u>, oppure per condurli presso di s\u00e9,\u00a0<strong><u>sono consentiti anche da un Comune all\u2019altro<\/u><\/strong>. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto pi\u00f9 breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonch\u00e9 secondo le modalit\u00e0 previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori\u201d.<\/em><\/p>\n<p>Ne consegue che, nonostante quanto disposto da alcuni Tribunali, il diritto del minore di vedere e frequentare il genitore non collocatario prevale, purch\u00e9 siano rispettate tutte le prescrizioni indicate dal DPCM. Infatti, bisogner\u00e0 evitare gli spostamenti con i mezzi pubblici e la possibilit\u00e0 di esporre i minori a situazioni potenzialmente rischiose.<\/p>\n<p>Pertanto, qualora i genitori presso cui i figli dovrebbero spostarsi continuino a svolgere la propria attivit\u00e0 lavorativa entrando in contatto con numerose persone, oppure svolgano un ruolo nel settore sanitario, occorre evitare o ridurre la permanenza del minore presso di loro, proprio a salvaguardia del suo interesse. In tali situazioni, viene ordinato al genitore presso il quale sono collocati i figli\u00a0<strong>di favorire i contatti audio-video con l\u2019altro genitore<\/strong>, nel rispetto del principio del\u00a0<em>best interest of the child<\/em>.<\/p>\n<p>Infine, nel caso in cui i genitori continuino a svolgere la propria attivit\u00e0 lavorativa e hanno necessit\u00e0 di lasciare i figli minorenni con collaboratori domestici o con i nonni, occorre rilevare che entrambi gli spostamenti sono considerati leciti, ma con le dovute accortezze.<\/p>\n<p>Infatti, lo spostamento della \u201cbaby-sitter\u201d, che si occupa unicamente della custodia dei minori e non anche delle pulizie di casa, sar\u00e0 ammesso solo nel caso in cui i genitori non abbiano altra alternativa possibile, ovverosia nessuno dei sue possa svolgere lavoro agile da casa o godere di congedi e ferie arretrate.<\/p>\n<p>Parimenti, gli spostamenti per portare o andare i riprendere i minori dai nonni sono ammessi, ma \u2013 come precisato il Governo &#8211; solo in caso di\u00a0<em>\u201c<u>estrema necessit\u00e0, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con s\u00e9 per ragioni di forza maggiore\u00a0<\/u>. In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno.\u00a0<u>Ma si sottolinea che ci\u00f2 \u00e8 fortemente sconsigliato, perch\u00e9 gli anziani sono tra le categorie pi\u00f9 esposte<\/u>\u00a0al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il pi\u00f9 possibile i contatti con altre persone. \u00c8 quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalit\u00e0 di lavoro agile o di congedi\u201d.<\/em><\/p>\n<\/div>\n<div>\n<div align=\"justify\"><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Il DPCM emesso in data 8 marzo 2020, il cui contenuto \u00e8 stato esteso all\u2019intero territorio nazionale in virt\u00f9 del DPCM 9 marzo 2020, ha&hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"pagelayer_contact_templates":[],"_pagelayer_content":"","footnotes":""},"categories":[96],"tags":[],"class_list":["post-5027","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-news"],"acf":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5027","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=5027"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/5027\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=5027"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=5027"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/leadinglaw.it\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=5027"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}