Sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legge n. 18 del 17 marzo – cd. “Cura Italia” – si pubblicano qui di seguito le principali novità riguardanti gli effetti in materia di giustizia civile – art. 83 D.L. 18/2020.

Decreto Cura Italia: novità in termini di giustizia civile

24/03/2020

Tutte le udienze di qualsiasi procedimento civile sono rinviate d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020.

Questo comporta che – salvo alcuni casi che si evidenziano sotto –non si potranno celebrare, ad oggi, udienze fino al 15 aprile.

Allo stesso modo, è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili. Questo significa che sono sospesi, per la stessa durata, i termini previsti per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio (es: costituzione delle parti) e dei procedimenti esecutivi (es: espropriazione, pignoramento, …), per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Sulla sospensione dei termini, vi sono ulteriori fattispecie dettate dalla norma: il decorso di un termine, quandoabbia inizio all’interno del periodo di sospensione, si deve intendere differito alla fine di detto periodo.

Inoltre, qualora sia già stata fissata un’udienza ed il termine venga computato a ritroso dalla data della stessa, ricadendo nel periodo di sospensione, viene differita l’udienza o l’attività nel termine sufficiente per rispettare tale computo a ritroso.

Non si applica la presente normativa ad alcuni procedimenti, che quindi si svolgeranno normalmente.

Tra le eccezioni rientrano i procedimenti minorili e di diritto di famiglia connotati dalle seguenti peculiarità:

  • cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio;
  • cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
  • cause per l’adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l’adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l’esame diretto della persona del beneficiario, dell’interdicendo e dell’inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
  • cause per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell’espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell’Unione europea
  • tutte le cause la cui ritardata trattazione può arrecare un grave pregiudizio alle parti, con provvedimento motivato non impugnabile del giudice istruttore o del presidente del collegio.

Rientrano altresì tra le eccezioni:

  • i procedimenti di cui agli artt. 283, 351 e 373 (provvedimenti sull’esecuzione provvisoria) del codice di procedura civile;
  • procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
  • procedimenti di cui all’articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  • procedimenti di cui all’articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
  • procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile.

Inoltre si segnala che il Governo in data 10 marzo 2020, in merito al contenuto di cui al DPCM 9 marzo 2020 emesso sulla scorta del precedente  DPCM 8 marzo 2020 art. 1 c. 1 lett. a), ha chiarito che con riferimento all’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario sono consentiti gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, e sono consentiti in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzioovvero nei provvedimenti ex art 337 ter cod. civ., riguardanti l’affidamento dei figli, rientrando tali spostamenti nelle “situazioni di necessità” di cui al DPCM.

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