In data 17/03/2020 la Consob ha pubblicato la delibera n. 21303 con la quale ha vietato le operazioni ribassiste a tutti gli investitori.
Ad una prima lettura dei giornali del contenuto della delibera mi era parso di comprendere che fossero vietate le sole vendite allo scoperto e non ho approfondito il testo della delibera (purtroppo per me).

DaI sole 24 ore Plus: alcuni chiarimenti sul divieto di operazione allo scoperto

05/04/2020
Il 24 marzo ho acquistato un ETF in posizione short sul FTSE MIB (con finalità speculativa e non di copertutra) per la precisione l’ETF “Lyxor FTSE MIB Daily (-1x) Inverse (Bear) UCITS ETF Acc (BERMIB)” con ISIN FR0010446146,credendo che questo non rientrasse nel divieto imposto dalla delibera e soprattutto notando che la piattaforma non avesse bloccato la possibilità di acquistarlo. L’acquisto è avvenuto tramite la piattaforma di trading di ING Bank, che non ha provveduto ad effettuare nessuna comunicazione ai clienti riguardo il contenuto della delibera e non ha bloccato o limitato in alcun modo la possibilità di acquisto di tali strumenti. Qualche giorno dopo vengo a conoscenza tramite alcuni forum che anche l’acquisto di ETF in posizione ribassista fosse vietato e che di conseguenza rischio una sanzione della Consob da 25000 fino 250000 euro, per una transazione di gran lunga inferiore a quelle cifre. Volevo chiedervi, essendo un cliente retail, la banca aveva il dovere di informarmi sul contenuto della delibera?
Altre banche ad esempio hanno completamente bloccato la possibilità di acquisto di questo strumento e altre ancora hanno inviato una comunicazione ai clienti tramite email.

Alla domanda posta dal lettore è possibile dare una risposta partendo dalla considerazione che l’operazione di acquisto del prodotto finanziario ETF in posizione short sul FTSEMIB è avvenuta alla data del 24 marzo 2020, precisamente sei giorni dopo la comunicazione del divieto adottato dalla Consob il 18 marzo 2020.

Per meglio inquadrare la questione occorre richiamare il testo della Delibera n. 21303 emanata il 17 marzo 2020 con il preciso scopo di impedire a ogni soggetto (persona fisica o giuridica) qualsiasi operazione ribassista, la cui esecuzione avesse dato origine o aumenti di una posizione netta corta su una o più delle azioni soggette a restrizione, ovvero, ogni operazione finanziaria che potesse offrire un vantaggio in caso di ribasso del prezzo di tali azioni.

Sempre la delibera precisava che le operazioni ribassiste su strumenti legati a indici che comprendevano tali azioni erano vietate se il peso delle azioni soggette a restrizione superava il 20% dell’indice e poiché il lettore riferisce di aver eseguito l’acquisito di un prodotto finanziario ETF in posizione short sul FTSE MIB con finalità speculativa e non di copertura, l’operazione ribassista parrebbe rientrare tra le azioni soggette a restrizione che compongono l’intero indice FTSEMIB e come tale vietata.

Occorre evidenziare che il divieto sarebbe stato escluso solo nel caso in cui il montante complessivo sull’indice delle azioni soggette a restrizioni fosse stato uguale o inferiore al 20% degli strumenti legati a indici ETF, aspetto sul quale il lettore non ha fornito precisazioni.

Sulla violazione del divieto posto da Consob e le eventuali responsabilità, occorre considerare il ruolo determinante dell’intermediario che nel rispetto dei criteri generali di cui all’art 21 TUF ed in particolare dell’obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza, per servire al meglio l’interesse dei clienti e per l’integrità dei mercati, avrebbe dovuto oltre che informare i propri clienti del divieto anche adottare procedure di controllo interno idonee ad assicurare l’efficiente svolgimento dei servizi.

Dunque nel caso in questione l’intermediario nel rispetto della normativa primaria e secondaria di settore avrebbe dovuto prontamente informare il lettore e successivamente bloccare l’operazione di acquisto effettuata ben sei giorni dopo il divieto comunicato da Consob.

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