Il DPCM emesso in data 8 marzo 2020, il cui contenuto è stato esteso all’intero territorio nazionale in virtù del DPCM 9 marzo 2020, ha previsto all’art. 1 comma 1 lett. a) di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

COVID-19: il diritto di visita del genitore non collocatario alla luce del DPCM 22.3.2020

10/04/2020

In relazione all’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, il Governo ha successivamente chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Tali spostamenti rientrano infatti nelle “situazioni di necessità” di cui al DPCM.

La ratio del legislatore è dunque quella di tutelare la prosecuzione di rapporti tra genitori e figli minorenni, poiché per i figli maggiorenni si applica la normativa ordinaria rivolta a tutta la popolazione.

Alla stregua di ciò, il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, con decreto del 11 marzo 2020 ha ritenuto che le predette disposizioni di cui al DPCM non sarebbero state preclusive dell’attuazione di affido e collocamento dei minori, tanto più che gli spostamenti erano finalizzati al rientro presso la residenza o il domicilio.

Tuttavia, tale interpretazione può ancora ritenersi valida alla luce del nuovo DPCM emesso in data 22 marzo 2020?

L’art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 stabilisce che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

A differenza quindi delle precedenti disposizioni, il nuovo Decreto ha eliminato ogni riferimento alla possibilità di spostarsi per rientrare al domicilio o alla residenza, prevedendo unicamente spostamenti motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • assoluta urgenza (per spostarsi in un comune diverso);
  • situazione di necessità (per spostarsi all’interno dello stesso comune);
  • motivi di salute.

Pertanto, fermo restando il diritto di visita del genitore non collocatario residente nello stesso comune, in virtù della situazione di necessità disposta dal DPCM 8 marzo 2020, per tutti i genitori non collocatari o affidatari residenti in comuni differenti, bisognerà attuare un bilanciamento tra il diritto di visita e il diritto alla salute e alla vita dei consociati, al fine di prevenire un’ulteriore proliferazione del contagio epidemiologico.

A tal proposito, la recentissima Giurisprudenza si è orientata verso un’interpretazione restrittiva, considerando il diritto – dovere di frequentazione dei genitori dei figli minori, residenti in comuni diversi, recessivo rispetto alla normativa che limita la circolazione delle persone.

Di contro, tuttavia, il Governo ha precisato in data 01.04.2020 che gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti anche da un Comune all’altro. Tali spostamenti dovranno in ogni caso avvenire scegliendo il tragitto più breve e nel rispetto di tutte le prescrizioni di tipo sanitario (persone in quarantena, positive, immunodepresse etc.), nonché secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio o, in assenza di tali provvedimenti, secondo quanto concordato tra i genitori”.

Ne consegue che, nonostante quanto disposto da alcuni Tribunali, il diritto del minore di vedere e frequentare il genitore non collocatario prevale, purché siano rispettate tutte le prescrizioni indicate dal DPCM. Infatti, bisognerà evitare gli spostamenti con i mezzi pubblici e la possibilità di esporre i minori a situazioni potenzialmente rischiose.

Pertanto, qualora i genitori presso cui i figli dovrebbero spostarsi continuino a svolgere la propria attività lavorativa entrando in contatto con numerose persone, oppure svolgano un ruolo nel settore sanitario, occorre evitare o ridurre la permanenza del minore presso di loro, proprio a salvaguardia del suo interesse. In tali situazioni, viene ordinato al genitore presso il quale sono collocati i figli di favorire i contatti audio-video con l’altro genitore, nel rispetto del principio del best interest of the child.

Infine, nel caso in cui i genitori continuino a svolgere la propria attività lavorativa e hanno necessità di lasciare i figli minorenni con collaboratori domestici o con i nonni, occorre rilevare che entrambi gli spostamenti sono considerati leciti, ma con le dovute accortezze.

Infatti, lo spostamento della “baby-sitter”, che si occupa unicamente della custodia dei minori e non anche delle pulizie di casa, sarà ammesso solo nel caso in cui i genitori non abbiano altra alternativa possibile, ovverosia nessuno dei sue possa svolgere lavoro agile da casa o godere di congedi e ferie arretrate.

Parimenti, gli spostamenti per portare o andare i riprendere i minori dai nonni sono ammessi, ma – come precisato il Governo – solo in caso di estrema necessità, se entrambi i genitori sono impossibilitati a tenere i figli con sé per ragioni di forza maggiore . In tale caso i genitori possono accompagnare i bambini dai nonni, percorrendo il tragitto strettamente necessario per raggiungerli e recarsi sul luogo di lavoro, oppure per andare a riprendere i bambini al ritorno. Ma si sottolinea che ciò è fortemente sconsigliato, perché gli anziani sono tra le categorie più esposte al contagio da COVID-19 e devono quindi evitare il più possibile i contatti con altre persone. È quindi assolutamente da preferire che i figli rimangano a casa con uno dei due genitori che usufruiscono di modalità di lavoro agile o di congedi”.

Share