Il DPCM emesso in data 8 marzo 2020, il cui contenuto è stato esteso all’intero territorio nazionale in virtù del DPCM 9 marzo 2020, ha previsto all’art. 1 comma 1 lett. a) di “evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute. E’ consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

COVID 19 Aggiornamenti in tema di diritto di famiglia

01/04/2020

In relazione all’esercizio del diritto di visita del genitore non collocatario, il Governo ha successivamente chiarito che “gli spostamenti per raggiungere i figli minorenni presso l’altro genitore o comunque presso l’affidatario, oppure per condurli presso di sé, sono consentiti, in ogni caso secondo le modalità previste dal giudice con i provvedimenti di separazione o divorzio”.

Tali spostamenti rientrano infatti nelle “situazioni di necessità” di cui al DPCM.

La ratio del legislatore è dunque quella di tutelare la prosecuzione di rapporti tra genitori e figli minorenni, poiché per i figli maggiorenni si applica la normativa ordinaria rivolta a tutta la popolazione.

Alla stregua di ciò, il Tribunale di Milano, Sez. IX civile, con decreto del 11 marzo 2020 ha ritenuto che le predette disposizioni di cui al DPCM non sarebbero state preclusive dell’attuazione di affido e collocamento dei minori, tanto più che gli spostamenti erano finalizzati al rientro presso la residenza o il domicilio.

Tuttavia, tale interpretazione può ancora ritenersi valida alla luce del nuovo DPCM emesso in data 22 marzo 2020?

L’art. 1 comma 1 lett. b) del DPCM 22 marzo 2020 stabilisce che “è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute”.

A differenza quindi delle precedenti disposizioni, il nuovo Decreto ha eliminato ogni riferimento alla possibilità di spostarsi per rientrare al domicilio o alla residenza, prevedendo unicamente spostamenti motivati da:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • assoluta urgenza (per spostarsi in un comune diverso);
  • situazione di necessità (per spostarsi all’interno dello stesso comune);
  • motivi di salute.

Pertanto, fermo restando il diritto di visita del genitore non collocatario residente nello stesso comune, in virtù della situazione di necessità disposta dal DPCM 8 marzo 2020, per tutti i genitori non collocatari o affidatari residenti in comuni differenti, bisognerà attuare un bilanciamento tra il diritto di visita e il diritto alla salute e alla vita dei consociati, al fine di prevenire un’ulteriore proliferazione del contagio epidemiologico.

A tal proposito, la recentissima Giurisprudenza si è orientata verso un’interpretazione restrittiva, considerando il diritto – dovere di frequentazione dei genitori dei figli minori, residenti in comuni diversi, recessivo rispetto alla normativa che limita la circolazione delle persone.

L’interesse del minore, e delle persone con lui residenti, a non esporsi al rischio di contagio prevale dunque rispetto al diritto di visita e frequentazione della prole.

Per tale ragione, il calendario di frequentazione genitori-figli che richiede uno spostamento tra comuni è da considerarsi sospeso sino al 03 aprile 2020. Viene dall’altro lato ordinato al genitore presso il quale sono collocati i figli di favorire i contatti audio-video con l’altro genitore, nel rispetto del principio del best interest of the child.

Di contro, si rileva come la predetta giurisprudenza non abbia trovato applicazione uniforme.

Infatti, alcuni Fori hanno disposto che, previa audizione della Prefettura e Questura locale, “il diritto di visita e di trasferimento dei minori all’altro genitore sia consentito, con l’avvertimento di portare con sé il provvedimento giudiziale che lo dispone (accordo di separazione coniugale omologato dal Tribunale, sentenza di separazione o divorzio, o ordinanza del Presidente del Tribunale che dispone in via provvisoria e urgente, le modalità di esercizio della responsabilità genitoriale e i tempi di permanenza del minore con l’uno e l’altro genitore) e l’autocertificazione redatta su modello ministeriale”.

Consigli pratici:

non essendoci disposizioni specifiche da parte del Governo, si consiglia di prendere contatti con la Polizia o la Prefettura locale al fine di evitare di incorrere nelle sanzioni previste.

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