Oggi sul Sole 24 ore un articolo di M. Frisone approfondisce la questione “Astaldi”, di seguito si riporta l’intervento degli Avvocati Leading Law Elia e Varrasi sul punto:

Bond ASTALDI: Leading Law assiste il Comitato Obbligazionisti Astaldi

07/12/2018

“Quali possibilità ha dunque il lettore di «Plus24» e gli altri risparmiatori che dovessero trovarsi nella stessa situazione? «Oltre ad attendere gli eventuali approdi della procedura concorsuale – rispondono gli avvocati Massimiliano Elia e Gabriele Varrasi dello studio Leading Law che assiste il comitato torinese www.obbligazionistiastaldi.it – gli obbligazionisti Astaldi possono valutare la correttezza dell’operato degli intermediari che hanno negoziato i titoli. La normativa Ue prescrive che le imprese di investimento, quando prestano i loro servizi, agiscano in modo onesto, equo e professionale, per servire al meglio gli interessi dei clienti e per l’integrità del mercato. A norma dell’articolo 21 del Testo unico della finanza (Tuf) gli intermediari devono pertanto comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza offrendo ai clienti le informazioni adeguate (chiare e non fuorvianti) e disporre di risorse e procedure che assicurino un controllo interno e un efficiente svolgimento dei servizi. La normativa di settore – continua Elia – non impedisce al comune risparmiatore di poter acquistare strumenti finanziari ad alto rischio, purché l’intermediario fornisca un’adeguata informativa al cliente. I requisiti, secondo la normativa Mifid, si caratterizzano in base alla conoscenza degli strumenti finanziari e dei mercati, alla disponibilità economica, al reddito, all’esperienza come investitore, alla professione, all’età e al grado di istruzione e alla consistenza del portafoglio del cliente. Nel caso Astaldi – rincara l’avvocato torinese – questi presupposti, a titolo esemplificativo, potrebbero non essere stati rispettati qualora l’investimento del cliente riguardi una parte significativa del patrimonio depositato presso l’istituto bancario e per il quale non è stata fornita una adeguata informativa e consulenza. È poi opportuno precisare che non esistono automatismi a favore dei risparmiatori per il recupero delle somme nei confronti dell’intermediario. Occorre infatti verificare che la negoziazione del titolo sia stata preceduta da una corretta e completa informativa sia con riferimento al profilo del cliente, sia all’adeguatezza dell’operazione. In tal senso – conclude Elia – il fatto che il bond Astaldi presentasse un grado di rischio elevato non può essere considerato da solo quale elemento costituente la responsabilità dell’intermediario”.

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